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Sentenza

Sentenza n. 1613/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Roma n.-OMISSIS- di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202409276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana per insufficienza del reddito relativo agli anni d’imposta 2018, 2019 e 2020. L’Amministrazione aveva calcolato una soglia minima di 12.432 euro, includendo nel nucleo familiare la moglie e i due figli minorenni sulla base delle risultanze anagrafiche e dello stato civile. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la valutazione discrezionale dell’integrazione spettasse al Ministero dell’Interno e non alla Prefettura; che la moglie e i figli erano rientrati in India dal 2014, con permessi di soggiorno scaduti nel 2016 e mai rinnovati; che era separato di fatto dalla moglie; che i familiari non erano fiscalmente a suo carico e che non aveva fruito di detrazioni per carichi di famiglia. Il reddito personale dichiarato, pari a 9.037,95 euro nel 2018, 9.298,89 euro nel 2019 e 9.245 euro nel 2020, sarebbe stato quindi sufficiente per un richiedente privo di familiari effettivamente a carico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato, disponendo la rivalutazione della posizione dell’istante da parte dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto legittimo, in astratto, considerare il requisito reddituale nell’ambito della valutazione ampiamente discrezionale sulla concessione della cittadinanza, nonché utilizzare una soglia minima parametrata ai componenti del nucleo familiare effettivamente a carico. Ha inoltre ribadito che il requisito reddituale deve essere posseduto con stabilità e continuità, anche successivamente alla presentazione della domanda e fino al giuramento. Tuttavia, nel caso concreto, la Prefettura ha illegittimamente maggiorato la soglia reddituale includendo moglie e figli sulla sola base della loro presenza formale nelle risultanze anagrafiche e dello stato civile. La documentazione prodotta dimostrava infatti che i familiari erano rientrati in India dal 2014, non convivevano con il ricorrente in Italia, non erano fiscalmente a suo carico e non risultavano gravare materialmente sul suo reddito. La mera eventualità di rimesse economiche verso familiari residenti all’estero non giustifica l’applicazione della maggiorazione prevista per i familiari a carico. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato da difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto. La Prefettura dovrà riesaminare la posizione secondo tali criteri, ferme le ulteriori determinazioni. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza, nell’ambito della quale l’Amministrazione valuta anche la sufficienza e la stabilità dei mezzi di sostentamento del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prevede il preavviso di diniego comunicato al richiedente prima dell’adozione del provvedimento negativo.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    È richiamato quale fondamento della necessità che il requisito reddituale sia mantenuto fino al momento del giuramento.

  • d.m. 22 novembre 1994

    Richiede che la domanda di cittadinanza sia corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio.

  • art. 3 d.l. 382/1989, convertito in l. 8/1990

    Individua il parametro reddituale collegato all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, utilizzato dall’Amministrazione come soglia minima di autosufficienza economica.

  • art. 2, comma 15, l. 549/1995

    È richiamato quale disposizione di conferma del parametro reddituale assunto come soglia minima.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998

    di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

    È indicato quale ulteriore riferimento legislativo per il requisito reddituale minimo richiesto ai fini del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

  • art. 7 direttiva 2004/38/CE

    di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante

    È richiamato come conferma sovranazionale della rilevanza dell’autosufficienza economica e della necessità di evitare un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la ravvicinata trattazione dell’udienza di merito dopo la fase cautelare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, la verifica della sufficienza reddituale rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione ed è funzionale a dimostrare l’autosufficienza economica e l’effettivo inserimento nella comunità nazionale.
  • Il requisito reddituale deve essere valutato non soltanto con riferimento al reddito posseduto al momento della domanda, ma anche considerando la stabilità e continuità della situazione reddituale fino al giuramento.
  • La soglia reddituale minima può essere incrementata in relazione ai familiari solo quando risulti un concreto e attuale onere economico aggiuntivo per il richiedente, derivante dal mantenimento di familiari conviventi in Italia o fiscalmente a suo carico.
  • La mera presenza della moglie e dei figli nelle risultanze anagrafiche o dello stato civile non è sufficiente a giustificare l’incremento della soglia reddituale se i familiari risiedono stabilmente all’estero, non convivono con il richiedente in Italia e non sono fiscalmente a suo carico.
  • La maggiorazione della soglia reddituale non può essere applicata sulla base della mera eventualità che il richiedente effettui contributi economici a favore di familiari residenti all’estero, in assenza di una situazione di carico effettivo accertata secondo i parametri socio-economici nazionali.
  • L’inclusione nel calcolo della soglia di familiari non effettivamente a carico, senza adeguata verifica della loro situazione di convivenza e sostentamento, integra difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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