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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-327/20

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 gennaio 2022. — Skarb Państwa - Starosta Nyski contro New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Ambito di applicazione – Nozione di “transazioni commerciali” – Pubblica amministrazione che agisce quale creditrice di un’impresa – Esclusione – Concessione a un’impresa, da parte di una pubblica amministrazione, di un bene immobile in usufrutto perpetuo a fronte del pagamento di un canone annuale. — Causa C-327/20

Giurisprudenza europea62020CJ0327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che la direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento non si applica quando una pubblica amministrazione riscuote da un’impresa un canone annuo come corrispettivo dell’usufrutto perpetuo di un terreno. La tutela speciale della direttiva opera infatti solo a favore dell’impresa creditrice verso la pubblica amministrazione debitrice, non viceversa. Di conseguenza, la Tesoreria dello Stato polacca non poteva pretendere gli interessi di mora sulla base della direttiva.

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE non si applica alla riscossione, da parte di una pubblica amministrazione, di un canone annuale dovuto da un’impresa quale corrispettivo di un usufrutto perpetuo su un terreno.

La questione giuridica

Se la nozione di "transazione commerciale" di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE comprenda il pagamento di un canone annuale dovuto a una pubblica amministrazione da un’impresa quale corrispettivo dell’usufrutto perpetuo su un terreno; in subordine, se l’eventuale rapporto rientri nel campo di applicazione temporale della direttiva e delle norme nazionali di trasposizione.

Principio di diritto

La nozione di "transazione commerciale" di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE richiede che il rapporto sia tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni, ma la direttiva tutela solo la posizione dell’impresa creditrice nei confronti della pubblica amministrazione debitrice; pertanto, quando la pubblica amministrazione è creditrice di un’impresa, il rapporto è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva e la pubblica amministrazione non può invocare gli interessi legali di mora previsti dall’articolo 4, paragrafo 1.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/35/CE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Direttiva 2004/17/CE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Direttiva 2014/25/UE

Canone per usufrutto perpetuo e ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) nell’ambito di una controversia tra la Tesoreria dello Stato polacca e una società, relativa agli interessi di mora dovuti sul mancato pagamento di un canone annuale per usufrutto perpetuo di un terreno. La Corte è chiamata a chiarire se tale situazione rientri nella nozione di "transazione commerciale" ai sensi della direttiva 2011/7/UE.

Fatti e procedimento principale

La New Media Development & Hotel Services sp. z o.o. aveva acquistato nel 2014 l’usufrutto perpetuo su un terreno originariamente concesso dalla Tesoreria dello Stato a un terzo. In base al diritto polacco, l’usufruttuario perpetuo deve corrispondere un canone annuale anticipato. Non avendo la società pagato entro il 31 marzo 2018, la Tesoreria dello Stato ha agito in giudizio chiedendo il capitale e gli interessi di mora ai sensi della legge polacca di trasposizione della direttiva 2011/7.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto gli interessi, ma sulla base del codice civile polacco e non della legge speciale sulle transazioni commerciali, ritenendo che il debito non derivasse da una transazione commerciale. In appello la Tesoreria dello Stato ha sostenuto che il rapporto fosse invece coperto dalla direttiva 2011/7 e dalla legge nazionale di attuazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto tre quesiti, in sintesi:

  • se la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo possa essere qualificata come fornitura di merci o prestazione di servizi;
  • se il canone dovuto da un’impresa a una pubblica amministrazione rientri nella nozione di "transazione commerciale";
  • se la direttiva 2011/7 e la precedente direttiva 2000/35 ostino a una disciplina nazionale che escluda i contratti relativi all’usufrutto perpetuo conclusi dopo determinate date.

La Corte ha ritenuto opportuno esaminare per prima la seconda questione, decisiva per l’applicabilità della direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE, che ne delimita oggetto e ambito di applicazione;
  • l’articolo 2, punti 1, 2, 3 e 6, della direttiva 2011/7/UE, sulle definizioni di "transazioni commerciali", "pubblica amministrazione", "impresa" e "interessi legali di mora";
  • l’articolo 3 della direttiva 2011/7/UE, relativo alle transazioni tra imprese;
  • l’articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, relativo alle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni;
  • i considerando 3, 8, 9, 14 e 23 della direttiva 2011/7/UE;
  • le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, richiamate per la definizione di "pubblica amministrazione";
  • la direttiva 2000/35/CE, solo in relazione alla terza questione, poi assorbita.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2011/7 si applica ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una "transazione commerciale" e che tale nozione riguarda transazioni tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni, purché comportino fornitura di merci o prestazione di servizi dietro corrispettivo.

La Corte osserva che, dal combinato disposto delle definizioni di "pubblica amministrazione" e di "impresa", una pubblica amministrazione non può essere qualificata come impresa. Inoltre, l’articolo 4 della direttiva disciplina espressamente solo l’ipotesi in cui la pubblica amministrazione sia debitrice dell’impresa, mentre l’articolo 3 riguarda esclusivamente i rapporti tra imprese. Ne deriva che la direttiva è costruita per proteggere l’impresa creditrice nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, non il contrario.

Sul piano teleologico, la Corte richiama la finalità della direttiva: contrastare i ritardi di pagamento che danneggiano la liquidità, la competitività e la redditività delle imprese, in particolare delle PMI. I considerando evidenziano inoltre che le pubbliche amministrazioni dispongono normalmente di maggiore stabilità finanziaria e che le norme speciali dell’articolo 4 sono giustificate proprio per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni alle imprese. Questa logica conferma che la direttiva non tutela la pubblica amministrazione quando è essa stessa creditrice.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che la Tesoreria dello Stato, in quanto pubblica amministrazione, era creditrice di somme dovute dalla New Media, impresa, a titolo di canone per usufrutto perpetuo. Poiché manca la prima condizione necessaria per qualificare l’operazione come "transazione commerciale" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, la fattispecie resta fuori dal campo di applicazione della direttiva 2011/7.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la nozione di "transazione commerciale" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE non comprende la riscossione, da parte di una pubblica amministrazione, di un canone dovuto quale corrispettivo dell’usufrutto perpetuo su un terreno da un’impresa di cui tale pubblica amministrazione è creditrice.

Effetti pratici per la pratica professionale

Per il professionista, la pronuncia chiarisce che la disciplina speciale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali non è invocabile dalle pubbliche amministrazioni quando sono creditori di imprese. In simili ipotesi si applicheranno le norme interne ordinarie sulla mora, salvo diversa disciplina nazionale non incompatibile con il diritto UE. La sentenza è utile anche per distinguere i casi di vendita o concessione di diritti reali su beni pubblici dalle vere e proprie transazioni commerciali disciplinate dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentotransazioni commercialipubbliche amministrazioniusufrutto perpetuodiritto degli appalti pubblici

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