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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15705/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dei giudici Brigida Cavasino e Gilda Romano. Il ricorrente sosteneva che la ricusazione poteva essere estesa alla decisione già assunta in relazione ad Antonio Accorniti (decisa nel processo "Nemea") perché la valutazione sulla partecipazione di Accorniti al reato associativo sarebbe coinvolta nella stessa questione di responsabilità per concorso necessario; inoltre contestava la valutazione di tardività sostenendo di essere venuto a conoscenza della causa di incompatibilità solo il 2 settembre 2022, quando il collegio aveva separato la posizione di Accorniti accogliendo l'istanza di ricusazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha affermato che non sussiste valida causa di ricusazione qualora un giudice abbia pronunciato sentenza in un precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e successivamente partecipi a giudizio su altro concorrente, salvo che la posizione di quest'ultimo sia già stata valutata di merito nel precedente procedimento. Ha richiamato la giurisprudenza e le sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni unite, chiarendo che la decisione precedente è pregiudicante quando abbia valutato la responsabilità dello stesso imputato o quando la sentenza riguardi un'associazione composta da soli tre partecipi; nelle associazioni ampie (come le mafiose) occorre una valutazione concreta dell'efficacia pregiudicante, cioè la presenza di valutazioni specifiche sulla responsabilità dei coimputati. Nel caso di specie non risultavano valutazioni nel processo Nemea che compromettessero la posizione di Tripodi, quindi la ricusazione era infondata; la questione della tardività è stata assorbita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Corte costituzionale, sentenza n. 371 del 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non impedisce al giudice che abbia già valutato la responsabilità di un imputato in una precedente sentenza di partecipare al giudizio sul medesimo imputato; implica che la precedente valutazione di merito sulla stessa persona può costituire causa di incompatibilità

  • Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 2000

    Ha esteso il principio di incompatibilità anche alla partecipazione del giudice che abbia espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto, anche in procedimenti non penali, rendendo possibile la ricusazione quando esistano valutazioni pregjudicanti

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)

    Ha precisato che la decisione precedente è pregiudicante quando il giudizio coinvolga un numero di partecipi decisivo per la sussistenza del reato (es. associazione composta da tre persone); nelle associazioni estese va valutata concretamente l'efficacia pregiudicante delle valutazioni espresse sui coimputati

  • Cassazione penale, Sez. 6, sentenza n. 39367 del 15/06/2017 (Suarino)

    Conferma il principio secondo cui non configura automaticamente causa di ricusazione il fatto che il giudice abbia pronunciato sentenza su alcuni coimputati se la responsabilità del ricorrente non è stata valutata nel processo precedente

  • Cassazione penale, Sez. 5, sentenza n. 6797 del 16/01/2015 (Sarli)

    Principio giurisprudenziale coerente con l'assenza di automatismo nella ricusazione quando non vi sia stata valutazione di merito sull'imputato nel precedente procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali della parte che ha proposto il ricorso quando questo viene rigettato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La ricusazione per una sentenza precedente è fondata solo se la precedente decisione ha effettivamente valutato la responsabilità penale dello stesso imputato; è necessario dimostrare che la valutazione sia riferibile direttamente al ricorrente
  • Nei casi di associazione a delinquere, la rilevanza pregiudicante della decisione precedente dipende dal contesto numerico: in associazioni di poche persone (es. tre) la sentenza su uno può compromettere la sussistenza dell'associazione; nelle associazioni ampie (tipiche mafiose) va fatta una valutazione concreta delle espressioni di merito rivolte ai singoli
  • La tempestività della istanza di ricusazione deve essere valutata con riferimento al momento in cui la parte ha avuto conoscenza della causa di incompatibilità; tuttavia, se la ricusazione è infondata sul merito, eventuali questioni di tardività possono risultare assorbite
  • Per avere successo in una richiesta di estensione di una ricusazione già accolta per altro imputato, il ricorrente deve indicare specifiche valutazioni pregjudicanti contenute nella precedente sentenza che riguardino la sua posizione personale
  • Quando si propone una ricusazione basata su decisioni pregresse, è utile documentare immediatamente la conoscenza degli atti e indicare le frasi o i passaggi decisionali che configurerebbero il pregiudizio, per contrastare eventuali eccezioni di tardività

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