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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9911/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava un avviso di pagamento Tarsu per il 2010 per le aree portuali, deducendo la mancanza di competenza del Comune rispetto all'autorita' portuale, la qualifica dei rifiuti come speciali non assimilabili agli urbani e l'autosmaltimento tramite contratto con il consorzio Cosir. In primo grado il ricorso era stato accolto dalla CTP che aveva ritenuto spettassero all'autorita' portuale i servizi di raccolta nei porti turistici e che la ricorrente avesse contratto la gestione dei rifiuti a proprie spese. In appello la CTR aveva ribaltato la decisione, sostenendo che il porto non era gestito da un'autorita' portuale, che il regolamento comunale tassava specificamente le aree portuali, che non era stata provata l'esclusiva natura speciale dei rifiuti nè il loro autosmaltimento con idonea documentazione, e che comunque l'eventuale autosmaltimento avrebbe potuto giustificare solo una riduzione previa richiesta della contribuente. La Marina di Villasimius ha proposto ricorso per cassazione su otto motivi; il Comune non ha difeso. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi, rigettandone o dichiarandone inammissibili la maggior parte, ma ha accolto l'ottavo motivo relativo alla violazione dell'art. 56 del d.lgs. 546/1992 per omissione di pronuncia su questioni effettivamente riproposte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha: rigettato i motivi primo, quinto e sesto; dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto e settimo; accolto il motivo ottavo. Perche' la CTR non ha pronunciato su questioni che la ricorrente aveva validamente riproposto in appello ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 546/1992, la sentenza impugnata e' stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa e' rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna per nuovo esame anche sulla determinazione delle spese del presente grado. La Corte ha inoltre ribadito principi di diritto rilevanti: l'onere del contribuente di denunciare e dimostrare la presenza e la delimitazione delle aree in cui si formano rifiuti speciali per ottenere esenzioni o riduzioni, la necessita' di documentazione idonea per provare l'autosmaltimento e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione in cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    Norme del processo tributario richiamate per regole di procedimento: art. 56 impone la riproposizione specifica in appello delle questioni non accolte in primo grado; la mancata pronuncia della CTR su questioni validamente riproposte costituisce motivo di cassazione. Art. 36 riguarda il contenuto della motivazione e i limiti del sindacato in cassazione.

  • codice di procedura civile

    art. 51, art. 52, art. 111, art. 112, art. 115, art. 116, art. 360 comma 1 n. 4

    Richiamati per i profili di ricusazione e imparzialita' del giudice (termine per depositare l'istanza di ricusazione), nonche' per i limiti dei motivi di cassazione relativi alla motivazione. Art. 360 n.4 indica il vizio di motivazione come possibile centro di doglianza, ma la Corte applica la giurisprudenza che ne circoscrive l'esame alle anomalie rilevanti.

  • Costituzione

    Principio del giusto processo e dell'imparzialita' del giudice: pero' le garanzie costituzionali sono attuate tramite gli istituti ordinamentali di astensione e ricusazione con termini e modalita' precostituite.

  • d.lgs. 507/1993

    art. 62, art. 65, art. 66

    Norme sulla TARSU: l'art. 62 prevede l'esclusione o la riduzione delle superfici improduttive di rifiuti solo a condizione che il contribuente lo indichi nella denuncia originaria o di variazione; art. 66 rinvia l'efficacia delle riduzioni all'anno successivo alla denuncia. La Corte ha ribadito l'onere probatorio e la condizione formale della denuncia per ottenere agevolazioni.

  • d.lgs. 152/2006

    Norme ambientali sul trattamento dei rifiuti richiamate per la nozione di rifiuto speciale e per il principio che il produttore e' responsabile dello smaltimento. La Corte ha pero' evidenziato che l'accertamento dell'esenzione fiscale richiede prova concreta e preventiva.

  • Direttiva 2008/98/CE

    Richiamata in relazione al principio europeo 'chi inquina paga'. La Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale sulla TARSU non sia in contrasto con tale principio e che comunque non esima il contribuente dall'onere procedurale e probatorio previsto dal diritto interno.

  • d.lgs. 22/1997

    Norme integrate nella disamina sulla qualifica dei rifiuti e sugli obblighi di gestione: utilizzate per valutare la natura dei rifiuti e i relativi oneri ma senza spostare l'onere della prova dal contribuente.

  • giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte UE

    sentenze citate nella decisione

    La Corte si e' richiamata a precedenti che delimitano l'effetto vincolante del giudicato tra annualita' d'imposta, i limiti del sindacato di motivazione in cassazione e i criteri per l'esclusione delle aree dalla base imponibile.

Massime di principio

  • In materia di TARSU/TARI per aree portuali, il contribuente ha l'onere di denuncia e di prova per ottenere esenzioni o riduzioni: e' necessario presentare la denuncia originaria o di variazione e documentazione idonea a dimostrare che in specifiche superfici si producono di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
  • Un contratto con una ditta per la gestione dei rifiuti non e' di per se' sufficiente: la documentazione deve attestare quantitativi e qualita' dei rifiuti smaltiti e deve essere posta in relazione alla delimitazione delle aree tassabili.
  • La presenza di attivita' turistiche e di elevata frequentazione nelle aree portuali depone per la produzione, almeno concorrente, di rifiuti urbani; la coesistenza di rifiuti urbani e speciali esclude automaticamente l'esenzione totale salvo prova contraria puntuale.
  • Sul piano processuale, l'istanza di ricusazione dell'autorita' giudicante deve essere proposta nei termini di legge (immediatamente conoscibile tramite ruolo/avviso d'udienza); non puo' essere sollevata in cassazione se non esperita la ricusazione nei termini.
  • In appello nel processo tributario e' obbligatorio riproporre espressamente le questioni non accolte in primo grado (art. 56 d.lgs. 546/1992); la mancata pronuncia del giudice sulle questioni validamente riproposte puo' costituire motivo di cassazione e determinare rinvio.
  • Il principio europeo 'chi inquina paga' non sottrae il contribuente all'osservanza degli oneri procedurali e probatori nazionali relativi all'esenzione o alla riduzione della tassa sui rifiuti; le regole nazionali restano compatibili a condizione che consentano prova contraria.

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