Sentenza n. 307/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del decreto prefettizio prot. N.-OMISSIS- del 25 giugno2025 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina, recante il diniego dell’iscrizione del ricorrente nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6.10.2009; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata a iscrivere il ricorrente nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6.10.2009 e/o comunque all'adozione di ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del rinnovo dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego prefettizio, adottato in esecuzione di una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il primo diniego per difetto di motivazione e aveva ordinato all’Amministrazione di rivalutare le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che il nuovo provvedimento si sarebbe limitato a richiamare le osservazioni difensive e i precedenti di polizia senza fornire una risposta specifica e senza rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito. Ha inoltre dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, nonché eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, assumendo che la Prefettura non avesse effettivamente adempiuto all’obbligo di valutare le osservazioni e di dar conto dei relativi esiti. La vicenda riguardava precedenti di polizia risalenti al 2008, 2014 e 2015: arresto per violazione di un ordine di allontanamento, denuncia per violazione della disciplina paesaggistica e denuncia per minaccia. Il ricorrente ne aveva evidenziato la risalenza, l’assenza di condanne penali e il carattere occasionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’iscrizione nell’elenco prefettizio come autorizzazione di polizia, caratterizzata da contenuto permissivo e da finalità preventive di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il relativo diniego può fondarsi, nell’esercizio della discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, sulla valutazione del requisito della buona condotta ai sensi dell’art. 11 TULPS, anche in assenza di condanne penali definitive o di un concreto abuso del titolo; è sufficiente un giudizio probabilistico sul rischio di inaffidabilità connesso all’attività da svolgere. Il giudice ha ritenuto che la Prefettura avesse dato esecuzione alla precedente sentenza, avendo esaminato le osservazioni ex art. 10-bis e indicato perché esse non apportassero elementi innovativi rispetto ai pregiudizi segnalati. La motivazione è stata ritenuta congrua perché aveva valorizzato la reiterata irregolarità connessa all’ordine di allontanamento e alla sua violazione, nonché la denuncia per minaccia, ritenuta rilevante in rapporto alla particolare natura dell’attività di controllo e sicurezza nei locali pubblici. La risalenza dei fatti non è stata considerata decisiva, poiché l’attività richiede elevati standard comportamentali e può comportare situazioni di contrasto con gli avventori. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie è stato ritenuto limitato ai casi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità, non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state integralmente compensate. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e sono stati liquidati i compensi del difensore nella misura di euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L’Amministrazione deve valutare le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto e dar conto nel provvedimento finale degli esiti di tale valutazione; nel caso concreto l’obbligo è stato ritenuto adempiuto.
art. 11 TULPS
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] Le autorizzazioni di polizia possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta.
La disposizione distingue ipotesi vincolate di diniego da ipotesi discrezionali, tra cui la valutazione della buona condotta. L’Amministrazione può negare l’autorizzazione sulla base di fatti anche non sfociati in condanna penale, quando siano sintomatici di inaffidabilità rispetto all’attività autorizzata.
art. 1, comma 4, D.M. 6 ottobre 2009
L’iscrizione nell’elenco prefettizio è subordinata ai requisiti previsti dal decreto, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 TULPS.
art. 3, commi 7-13, l. 94/2009
Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo.
La disciplina collega l’iscrizione all’effettivo impiego dell’addetto presso un datore di lavoro e attribuisce a quest’ultimo la richiesta di iscrizione.
art. 5 D.M. 6 ottobre 2009
Le mansioni degli addetti comprendono il controllo degli accessi, l’osservazione dei luoghi, la verifica di oggetti o sostanze pericolose, la regolazione dei flussi e il concorso nelle procedure di primo intervento; tali compiti giustificano elevati standard di affidabilità e condotta.
art. 4, lett. c), D.M. 6 ottobre 2009
La fattispecie di minaccia è stata ritenuta riconducibile ai delitti considerati dalla disciplina specifica dell’iscrizione.
art. 130 d.P.R. 115/2002
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi dei compensi professionali determinati secondo i parametri ordinari sono soggetti a dimezzamento.
art. 82, comma 1, d.P.R. 115/2002
La liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere parametrata all’attività concretamente svolta e alla complessità della controversia.
Massime di principio
- L’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo costituisce un’autorizzazione di polizia, avente finalità preventive di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e non una mera abilitazione professionale generica.
- Il diniego dell’iscrizione può essere fondato sulla mancanza della buona condotta ai sensi dell’art. 11 TULPS anche in assenza di una condanna penale definitiva, quando fatti e precedenti di polizia, valutati complessivamente, siano idonei a evidenziare un serio e non remoto rischio di inaffidabilità rispetto all’attività da svolgere.
- La valutazione della buona condotta nell’ambito delle autorizzazioni di polizia è ampiamente discrezionale e non richiede l’accertamento di un concreto abuso del titolo né necessariamente un giudizio di pericolosità sociale; è sufficiente una valutazione prognostica del possibile uso illecito o pericoloso dell’autorizzazione.
- L’Amministrazione adempie all’obbligo derivante dall’art. 10-bis l. 241/1990 quando esamina le osservazioni del destinatario e indica nel provvedimento finale le ragioni per cui esse non incidono sulla valutazione negativa, senza che sia necessaria una confutazione analitica di ogni singola argomentazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di buona condotta è circoscritto alla verifica del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità o irrazionalità della decisione, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato.
- La risalenza temporale dei precedenti non impone di per sé il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione quando la particolare delicatezza dell’attività, implicante compiti di controllo e gestione della sicurezza nei locali pubblici, giustifichi standard comportamentali più elevati.
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