Cassazione Penale, Sentenza n. 22548/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in precedenza: il ricorrente deduceva nullità per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai difensori di fiducia, contestava la celebrazione di udienze in assenza dell'avvocato di fiducia (poi cancellato dall'albo), lamentava il diniego di rinvio per legittimo impedimento e per l'attesa della decisione sulla domanda di grazia; nel secondo atto deduceva inoltre vizi di notifica dell'ordinanza, carenze motivazionali circa la presunta conoscenza da parte del giudice di merito di una precedente condanna ostativa alla concessione del beneficio, e violazione del principio di correlazione tra contestazione e condanna/non adeguata tutela del diritto di difesa (richiamando anche principi costituzionali e Convenzione europea).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha ritenuto irrilevante, nella fase di esecuzione, la nomina del difensore effettuata nella fase di cognizione se non valida anche per l'esecuzione (salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p.), e ha confermato la legittimità della nomina del difensore d'ufficio. Ha escluso la prova di un'istanza di rinvio non documentata e ha ritenuto non vincolante la domanda di grazia ai fini del differimento del procedimento esecutivo, nel rispetto del principio della ragionevole durata. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'atto da notificare è l'avviso di deposito e non l'ordinanza integrale. Quanto al merito della revoca, la Corte territoriale aveva verificato la documentazione e rilevato che il giudice di cognizione non poteva aver avuto conoscenza della condanna anteriore; la Cassazione ha ritenuto che la difesa non abbia prodotto elementi per dimostrare il contrario. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Richiamato come norma rilevante per l'individuazione delle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che costituisca base per la revoca del beneficio se sussistono le condizioni previste
art. 164 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 168 come disposizione del codice penale pertinente alle cause di revoca della sospensione condizionale
art. 656, comma 5, c.p.p.
Deroga che permette, in casi particolari, che la nomina del difensore nella fase di cognizione sia efficace anche per la fase esecutiva; in mancanza di tale deroga la nomina non produce effetti automatici nell'esecuzione
art. 97 c.p.p.
Norma che legittima la nomina del difensore d'ufficio nella fase esecutiva quando non risulti un difensore di fiducia efficace per tale fase
art. 666, comma 6, c.p.p.
Riferito in relazione alle regole di notificazione nel procedimento di esecuzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che delimita l'atto da notificare (avviso di deposito)
art. 128 c.p.p.
Norma che disciplina l'obbligo del cancelliere di notificare o comunicare l'avviso di deposito con l'indicazione del dispositivo; da qui la conclusione che nell'esecuzione l'atto comunicato è l'avviso di deposito
art. 148, comma 3 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di notificazioni per l'interezza dell'atto e la necessità di definire quale sia l'atto da notificare
art. 670 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di far emergere la nullità della sentenza anche dopo l'irrevocabilità; la Corte ha ritenuto che la censura era aspecifica e doveva essere impugnata in sede di merito
art. 111, comma 2 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha osservato che eventuali violazioni del merito devono essere contestate con i rimedi previsti e non sono automaticamente efficaci in sede esecutiva
art. 6 CEDU
Richiamato in riferimento al diritto a un processo equo; la Corte ha ricordato che, se la presunta violazione riguarda il merito del giudizio, il rimedio appropriato era l'impugnazione della decisione di merito
Massime di principio
- La nomina del difensore nella fase di cognizione non è automaticamente efficace nella fase di esecuzione: a meno che non ricorra la specifica deroga dell'art. 656, comma 5, c.p.p., il giudice dell'esecuzione può nominare un difensore d'ufficio.
- Nel procedimento di esecuzione l'atto da notificare ai fini dell'impugnazione è, di regola, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo; la mancata notifica dell'ordinanza integrale non costituisce automaticamente vizio rilevante.
- L'onere di provare l'esistenza di istanze non accolte (es. richiesta di rinvio) incombe su chi ne deduce la nullità: senza documentazione, tali censure sono manifestamente infondate.
- La presentazione di una domanda di grazia al Presidente della Repubblica non sospende automaticamente il procedimento esecutivo né impone di differire le decisioni dell'esecuzione, che devono procedere nel rispetto della ragionevole durata.
- Le questioni attinenti al merito della sentenza (ad es. conoscenza di una precedente condanna da parte del giudice di merito o violazioni del principio di correlazione tra accusa e sentenza) vanno di norma contestate nei rimedi previsti per il merito; in sede esecutiva è necessario fornire prove specifiche di vizi rilevanti sopravvenuti o di nullità insanabile.
- Errori o irregolarità relative alla identificazione del difensore nominato si risolvono, nella fase esecutiva, con la nomina del difensore d'ufficio; tali errori non determinano automaticamente la nullità del procedimento esecutivo salvo che emergano violazioni sostanziali del diritto di difesa documentalmente dimostrate.
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