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Ordinanza

Ordinanza n. 3821/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'accertamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: a) del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo di terapia cognitivo comportamentale secondo metodo ABA, nella misura di 10 ore settimanali, oltre al teacher training e al parent traning, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; b) del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo di terapia cognitivo comportamentale secondo metodo ABA, nella misura di 10 ore settimanali, oltre al teacher training e al parent traning, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; nonché per l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione delle terapie prescritte al minore dalla ASL; e per la condanna a) della A.S.L. Roma 2 ad erogare l’intervento cognitivo comportamentale secondo metodo ABA al minore -OMISSIS-, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di intervento ricevute da terzi, nella misura di 10 ore settimanali, oltre al teacher training e al parent traning, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; b) della A.S.L. Roma 2 ad erogare l’intervento cognitivo comportamentale secondo metodo ABA al minore -OMISSIS-, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di intervento ricevute da terzi, nella misura di 10 ore settimanali, oltre al teacher training e al parent traning, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; nonché, in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 6.209,79€, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 18/06/2026: per l’annullamento previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee dei progetti riabilitativi individualizzati per -OMISSIS- e per -OMISSIS- del 17.4.2026 e per l’accertamento del diritto previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee del diritto dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS- a ricevere, a carico del SSN e per il tramite dell'ASL Roma 2 competente, in via diretta o in via indiretta, ovvero tramite rimborso delle spese sostenute privatamente da terzi, l’immediata erogazione del trattamento riabilitativo con metodo ABA nella misura per -OMISSIS- di almeno 15 ore a settimana, da erogarsi nei contesti di vita del minore, a casa e a scuola, oltre 2 ore di logopedia e 3 ore di psicomotricità e per -OMISSIS- di almeno 15 ore a settimana, da erogarsi nei contesti di vita del minore, a casa e a scuola, oltre 2 ore di logopedia e 4 ore di psicomotricità ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. pari alle spese sostenute per assicurare le terapie necessarie ai loro figli sin dal gennaio 2025, ovvero, in via subordinata, dalla domanda presentata in data 27.3.2025, oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori a 2 causa della mancata e tempestiva erogazione delle cure adeguate per il disturbo dello spettro autistico nella misura che verrà ritenuta in via equitativa, oltre al danno esistenziale subito da liquidarsi sempre in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;

Giustizia amministrativa202513231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: Progetti riabilitativi individualizzati del 17 aprile 2026 e condotta omissiva dell'ASL nell'erogazione di terapie riabilitative con metodo ABA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori hanno chiesto l'accertamento del diritto dei minori a ricevere, a carico del Servizio sanitario nazionale e tramite l'ASL Roma 2, trattamenti riabilitativi cognitivo-comportamentali secondo il metodo ABA, inizialmente nella misura di 10 ore settimanali oltre al teacher training e al parent training, nonché la condanna dell'ASL all'erogazione diretta o indiretta delle prestazioni, anche mediante rimborso delle spese sostenute privatamente. È stato inoltre domandato il risarcimento del danno derivante dall'inerzia dell'amministrazione sanitaria. Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato i progetti riabilitativi individualizzati del 17 aprile 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, e hanno domandato l'accertamento del diritto dei minori a ricevere almeno 15 ore settimanali di terapia ABA, da svolgersi nei contesti di vita, oltre a specifiche ore di logopedia e psicomotricità, nonché il risarcimento delle spese sostenute e dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La controversia richiede di verificare, sotto il profilo tecnico-medico, se le prestazioni, le modalità di erogazione e il numero di ore previsti dall'ASL siano adeguati alle esigenze terapeutiche dei due minori.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la natura e la complessità delle questioni non consentissero una delibazione adeguata in sede cautelare e ha escluso il periculum in mora, poiché i minori risultano stabilmente presi in carico dall'ASL e inseriti in percorsi riabilitativi continuativi, oltre che seguiti in ambito scolastico e socio-assistenziale. Per accertare la fondatezza delle contrapposte valutazioni tecniche, il Collegio ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., incaricando una neuropsichiatra infantile di verificare, anche mediante visita dei minori, se i progetti terapeutici del 17 aprile 2026 costituiscano la terapia più adatta e, in caso contrario, quale terapia sia più idonea, con quali modalità e per quale numero di ore. Sono stati disciplinati la nomina dei consulenti tecnici di parte, il contraddittorio tecnico e i termini per la relazione. La trattazione del merito è stata differita al 26 gennaio 2027; la regolazione delle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rimessa alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nel quadro dei presupposti della tutela cautelare, ma è stata respinta per l'assenza del periculum in mora e per l'impossibilità di definire adeguatamente la complessa questione tecnica in sede cautelare.

  • art. 67 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio quando, per decidere, siano necessarie conoscenze tecnico-specialistiche; la CTU è stata disposta in contraddittorio con le parti per valutare adeguatezza, modalità e quantità delle terapie.

  • art. 67, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per fissare i termini relativi alla nomina dei consulenti tecnici di parte, alla trasmissione dello schema di relazione, alle osservazioni dei consulenti e al deposito della relazione finale.

  • art. 67, comma 4, c.p.a.

    Il Collegio ha delegato un componente del Collegio all'assunzione dell'incarico e al giuramento del CTU.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda l'adeguatezza di prestazioni sanitarie riabilitative e la soluzione dipende da valutazioni medico-specialistiche controverse, il giudice amministrativo può ritenere necessaria una consulenza tecnica d'ufficio e differire la valutazione piena della fondatezza della pretesa alla fase di merito.
  • L'esistenza di una presa in carico sanitaria stabile e di percorsi riabilitativi continuativi può escludere il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, anche quando il ricorrente contesti la tipologia, le modalità o il numero delle ore delle prestazioni erogate.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta per verificare, in contraddittorio con le parti e anche mediante visita degli interessati, se il trattamento predisposto dall'amministrazione sanitaria sia il più adeguato e, in caso negativo, per individuare la terapia, le modalità di svolgimento e la quantità di prestazioni necessarie.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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