Cassazione Penale, Sentenza n. 41184/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale avesse applicato un automatismo preclusivo derivante dall'art. 58-quater Ord. pen., senza il necessario esame individualizzato della personalità, dei progressi trattamentali e delle risorse socio-familiari idonee a dimostrare la mancanza di pericolosità sociale persistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 58-quater non è automaticamente preclusivo della concessione di benefici, ma ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha applicato alcun automatismo: ha svolto una valutazione di merito, ha richiamato la gravità dell'evasione e la commissione di ulteriori reati che denotano totale mancanza di affidabilità, e ha ritenuto operativo il divieto triennale. Le motivazioni del Tribunale sono state ritenute congrue e logiche. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
La norma descrive il delitto di evasione; nel caso è stata qualificante per ritenere che l'evento criminoso sia avvenuto durante l'esecuzione della pena e per valutare la gravità della condotta.
art. 58-quater, commi 1 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Prevede limiti temporali alla concessione di benefici penitenziari per determinate condanne (tra cui l'evasione). La Corte precisa che la disposizione non opera in modo automatico: il giudice di sorveglianza deve comunque valutare la personalità e la perdurante pericolosità sociale del condannato; tuttavia, quando dalla condotta emergono elementi di totale inaffidabilità (es. evasione finalizzata alla commissione di ulteriori reati), la preclusione può risultare concretamente operativa.
legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7, comma 6
Ha introdotto l'attuale formulazione dell'art. 58-quater; la giurisprudenza la interpreta in modo coerente con gli indirizzi della Corte Costituzionale, richiedendo l'esame individuale del reo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte lo ha applicato per condannare l'appellante alle spese.
Massime di principio
- La condanna per evasione non esclude automaticamente l'accesso a misure alternative: il giudice deve sempre valutare la personalità e la perdurante pericolosità sociale del condannato.
- Se l'evasione è funzionale alla commissione di ulteriori reati o è accompagnata da altre circostanze che denotano totale inaffidabilità, il divieto di concedere benefici (anche temporaneo) può risultare concretamente operativo e legittimare il diniego.
- Per contrastare efficacemente l'applicazione della preclusione è necessario documentare progressi trattamentali concreti e risorse socio-familiari solide che dimostrino l'assenza di pericolosità persistente.
- Le decisioni del giudice di sorveglianza devono contenere una motivazione, anche se concisa, che spieghi il rapporto tra la condotta contestata e la valutazione della pericolosità; motivazioni logiche e congrue sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- In sede di impugnazione è cruciale contestare l'effettivo contenuto della valutazione individuale operata dal giudice (e non solo l'esistenza della norma limitativa) dimostrando l'insufficienza dell'esame della personalità o l'omissione di elementi probatori rilevanti.
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