Cassazione Penale, Sentenza n. 49991/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la riforma parziale della sentenza di appello che aveva ridotto le pene inflitte per due rapine aggravate commesse il 06/10/2020 (capo 1) e il 13/10/2020 (capo 2). Profeta deduceva: (i) errata qualificazione giuridica delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avesse trattato le aggravanti come circostanze autonome in modo non adeguatamente motivato e che ciò avesse portato a una pena di base eccessiva; (ii) carenza di motivazione sull'aumento per recidiva ai sensi dell'art. 63, comma 4. Tutone censurava il riconoscimento della recidiva (art. 99 cod. pen.), per la quale contestava l'insufficienza del profilo motivazionale, l'ampio intervallo temporale rispetto ai precedenti e la tesi secondo cui la recidiva reiterata non potrebbe essere riconosciuta in assenza di una precedente dichiarazione di recidiva semplice applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In ordine alle censure di Profeta, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: ha confermato l'interpretazione secondo cui le diverse ipotesi elencate al n.1 del comma terzo dell'art. 628 cod. pen. vanno considerate come norme autonome concorrenti e che la novella del 2017 ha fissato un più elevato minimo edittale nel caso di concorrenza tra tali circostanze (citando giurisprudenza consolidata). Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e quindi infondato. Quanto a Tutone, l'unico motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva dato motivazione congrua in ordine alla recidiva, valorizzando la natura omogenea dei precedenti, il collegamento con i reati attuali (commessi durante il regime di semilibertà) e la progressiva specializzazione criminale; inoltre le Sezioni Unite (sent. n. 32318/2023) confermano che per la recidiva reiterata non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma forfait di euro 3.000 (la sentenza specifica che la somma è dovuta in favore della parte resistente/Erario).
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni...
La Corte interpreta la novella del 2017 come indicativa che le circostanze elencate nel n.1 del terzo comma sono disposizioni autonome concorrenti; la concorrenza di più di esse comporta l'applicazione del più elevato minimo edittale previsto dal quarto comma
art. 63 cod. pen., comma 4
Riferito come parametro legale per l'aumento della pena in presenza di circostanze aggravanti e per la determinazione dell'aumento per recidiva; la Corte richiede motivazione adeguata ma ha ritenuto la motivazione di merito soddisfacente per l'aumento per recidiva
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La recidiva reiterata può essere riconosciuta quando, al momento del reato, l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per reati precedenti espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché il giudice fornisca motivazione specifica; non è necessario che in precedenza sia stata dichiarata la recidiva semplice
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (novella art. 628)
La riforma ha innalzato il minimo edittale per i casi di concorso tra aggravanti previste dall'art. 628, influendo sull'interpretazione che considera autonome e cumulabili le diverse circostanze elencate
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese di procedura in Cassazione e la possibilità di irrogare una somma a titolo di sanzione per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione: la Corte ha motivato nei limiti strettamente necessari per la decisione di cassazione
Massime di principio
- La concorrenza di più aggravanti elencate nello stesso comma (es. n.1 del terzo comma dell'art. 628) può essere interpretata come concorso di norme autonome e, dopo la riforma del 2017, comporta l'applicazione di un più elevato minimo edittale (aumento della pena di base).
- Per il riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice: è sufficiente che, al momento del reato, l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per delitti analoghi e che il giudice motivi adeguatamente la maggiore pericolosità sociale.
- Le censure che non si confrontano specificamente e in modo articolato con la motivazione di merito o che sono aspecifiche possono essere dichiarate manifestamente infondate o inammissibili dalla Cassazione.
- La motivazione del giudice di merito circa la recidiva deve collegare i precedenti con il fatto attuale (omogeneità dei reati, continuità temporale, comportamento che dimostra tendenza o specializzazione criminale); se ciò emerge con chiarezza la Cassazione tende a ritenere corretta l'applicazione della recidiva.
- Le spese processuali e sanzioni per ricorsi manifestamente infondati possono essere irrogate in Cassazione (art. 616 c.p.p.), quindi un ricorso privo di fondamento sostanziale o procedurale comporta rischi economici per il ricorrente.
- In valutazioni di concorrenza di aggravanti occorre distinguere continenza e specialità; la mera collocazione topografica di più circostanze nello stesso comma non esclude che esse siano autonome e concorrenti quando la riforma normativa e la giurisprudenza lo interpretano in tal senso.
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