Cassazione Penale, Sentenza n. 18230/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marciano ha impugnato l'ordinanza che rigettava la richiesta di permesso premio formulata in precedenza e il reclamo avverso il rigetto. Il ricorso deduceva, in particolare, difetto di motivazione: il Tribunale aveva confermato il rigetto nonostante numerosi elementi positivi (relazione di sintesi, parere del Direttore del carcere, collaborazione con la giustizia dal 2016, condotta carceraria, distacco dagli ambienti criminali, sostegno familiare) e l'assenza di elementi negativi; inoltre si contestava il mancato riconoscimento dell'elemento del ravvedimento e la mancata valutazione della situazione attuale del collaboratore.
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente e contraddittoria: pur riconoscendo numerosi elementi favorevoli e l'inizio di un processo di revisione critica, il Tribunale ha semplicisticamente fatto prevalere il "pesante passato criminale" senza esplicitare perché tale passato dovrebbe tuttora influire sulla pericolosità sociale attuale. La Corte ha sottolineato che il mero richiamo al passato è insufficiente e che occorre specificare le ragioni per cui quel passato proietterebbe effetti sul presente, specialmente quando si tratta della prima concessione di un beneficio progressivo come il permesso premio.
Norme richiamate
art. 8, legge n. 203/1991
La sentenza rileva che il ricorrente ha beneficiato della speciale attenuante prevista da tale norma; il fatto di essere stato riconosciuto beneficiario di detta attenuante è considerato rilevante e va valutato come elemento a favore della revisione critica e della collaborazione, contribuendo a fondare la richiesta di beneficio penitenziario
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, Rv. 212794
La sentenza richiama il principio secondo cui la gradualità nella concessione dei benefici penitenziari è motivata da esigenze rieducative e di prevenzione; tuttavia tale principio non è assoluto e non autorizza decisioni non adeguatamente motivate quando elementi concreti mostrino un percorso trattamentale favorevole
Massime di principio
- La negazione di un permesso premio richiede motivazione specifica che colleghi il passato criminale alla pericolosità sociale attuale; la mera enunciazione del "pesante passato" è insufficiente.
- Elementi positivi (collaborazione con la giustizia, speciale attenuante, condotta carceraria prolungata, assenza di contatti con la criminalità, sostegno familiare) devono essere valutati e argomentati compiutamente; se presenti e concreti possono giustificare la concessione del beneficio o quantomeno impongono un approfondimento motivato prima di negarlo.
- Il ravvedimento e la collaborazione sono fattori decisivi nella valutazione della cessazione della pericolosità sociale e devono essere considerati nella loro incidenza attuale e duratura.
- Il principio di progressività trattamentale implica che il permesso premio, quale prima tappa del reinserimento, richiede una valutazione proporzionale: la gradualità non è regola assoluta ma richiede motivazioni adeguate quando si nega il beneficio.
- Se la motivazione è contraddittoria o generica, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio; il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali il passato criminale continua a incidere sul presente.
- Per i difensori: documentare in modo organico il percorso di revisione critica (attestazioni, relazioni, assenza di contatti criminali, durata della buona condotta, supporto familiare) e richiedere che, in caso di diniego, il giudice spieghi dettagliatamente perché tali elementi non sono ritenuti sufficienti.
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