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Sentenza

Sentenza n. 4379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto a tutti i ricorsi (n. 7345, 7377 e 7415 del 2023) della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Quarta) n. 10846/2023.

Giustizia amministrativa202307377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto direttoriale del 21 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria definitiva e degli importi dei contributi 2022 per le emittenti televisive locali commerciali, con applicazione dello scalino preferenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (stazione amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gruppo Air S.r.l., classificatasi oltre la centesima posizione, aveva impugnato in primo grado il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria 2022 e i relativi allegati, contestando l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, che destinava il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il restante 5% alle successive. La ricorrente sosteneva che tale disposizione fosse stata già annullata dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 7878, 7880 e 7881 del 2022 e che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 non avesse legificato integralmente il regolamento, ma soltanto modificato il regime transitorio relativo all'annualità 2019. Deduceva inoltre violazioni costituzionali e del diritto dell'Unione europea. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che, per l'annualità 2022, il regolamento conservasse natura secondaria e fosse privo della disposizione annullata. Le imprese controinteressate e il Ministero hanno appellato, sostenendo che il richiamo legislativo al d.P.R. n. 146/2017, da intendersi integralmente riportato, avesse comportato un rinvio recettizio e la novazione della fonte, con elevazione dell'intero regolamento a rango primario e applicazione anche alle annualità successive al 2019. Hanno inoltre dedotto che il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze non potesse operare dopo la legificazione e che il sindacato sulla disciplina primaria spettasse alla Corte costituzionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto tutti gli appelli riuniti e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso introduttivo. Il Collegio si è conformato alla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, ritenendo che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 abbia operato un rinvio recettizio all'intero d.P.R. n. 146/2017, secondo la formula normativa «da intendersi qui integralmente riportato». Tale rinvio ha prodotto la novazione della fonte e l'elevazione a rango primario di tutte le disposizioni regolamentari, compreso l'art. 6, comma 2, sullo scalino preferenziale. La legificazione, entrata in vigore il 22 settembre 2018, non è stata limitata all'annualità 2019, ma ha carattere stabile e opera anche per l'annualità 2022. Ne consegue che il decreto ministeriale impugnato, applicando lo scalino preferenziale, era conforme a una disciplina di rango primario non sindacabile dal giudice amministrativo, essendo il relativo controllo di costituzionalità riservato alla Corte costituzionale. Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato avevano colpito la disposizione quando ancora aveva natura regolamentare; il relativo giudicato non si estende al periodo successivo alla legificazione. Le censure di illegittimità costituzionale risultano superate o infondate alla luce della sentenza n. 44/2025 della Corte costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per l'intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018

    da intendersi qui integralmente riportato

    La disposizione ha operato un rinvio recettizio all'intero d.P.R. n. 146/2017, determinando la novazione della fonte e l'elevazione a rango primario di tutte le norme regolamentari richiamate; la legificazione ha efficacia stabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, 22 settembre 2018.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017

    La previsione dello scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle successive, è divenuta norma di rango primario per effetto dell'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ed è applicabile anche all'annualità 2022.

  • art. 1, comma 163, l. n. 208/2015

    Costituisce la base legislativa del d.P.R. n. 146/2017 e delle finalità di sostegno al pluralismo e all'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale.

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la sollecita fissazione dell'udienza di merito dopo l'accoglimento delle istanze cautelari ai soli fini della trattazione accelerata.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa richiama integralmente uno specifico regolamento mediante la formula secondo cui esso deve intendersi integralmente riportato, il rinvio ha carattere recettizio e determina la novazione della fonte: tutte le norme regolamentari richiamate acquistano rango primario.
  • La legificazione integrale di un regolamento, disposta senza una delimitazione temporale espressa, produce effetti stabili dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa e non è limitata alla sola annualità oggetto della modifica del regime transitorio che ha occasionato l'intervento normativo.
  • Il giudicato amministrativo di annullamento di una norma regolamentare copre l'illegittimità della norma fino alla sua successiva legificazione; dopo l'elevazione della disposizione a rango primario, gli atti applicativi non possono essere annullati dal giudice amministrativo per il precedente vizio della norma regolamentare.
  • Una volta che la disciplina applicata abbia acquisito rango primario per effetto della legificazione, il giudice amministrativo non può sindacarne direttamente la legittimità; le relative censure di costituzionalità devono essere sottoposte alla Corte costituzionale nei modi previsti dall'ordinamento.
  • Il giudice d'appello può riformare la sentenza di primo grado e respingere integralmente il ricorso quando la decisione della Corte costituzionale sopravvenuta elimini i presupposti interpretativi e di validità sui quali il TAR aveva fondato l'annullamento degli atti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecreti legislativi e testi uniciAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizioneRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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