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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21814/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

Un imprenditore agricolo deduceva di avere un contratto di fornitura elettrica con il precedente fornitore per il proprio frantoio, e di avere ricevuto da una diversa società energetica un preavviso di sospensione, una diffida di pagamento e successive fatture pur non avendo mai sottoscritto con essa alcun contratto. Dopo contatti telefonici in cui gli veniva rassicurata la soluzione dell’errore, la fornitura veniva sospesa nel periodo di riattivazione dei macchinari per la campagna olearia, con impossibilità di usare l’impianto e sospensione dell’attività. In primo grado venivano accertata l’inesistenza del contratto con la nuova società, la sussistenza del rapporto con il precedente fornitore e condannate le società al ripristino del servizio e al risarcimento del danno; in appello veniva riconosciuto solo il lucro cessante relativo alla campagna olearia, escludendo il danno da perdita di clientela e l’avviamento, e veniva esclusa ogni responsabilità del precedente fornitore salvo un obbligo di attivazione. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione dell’art. 1372 c.c. e della disciplina sul recesso nella fornitura elettrica, oltre a nullità per ultrapetizione, per avere la Corte territoriale disposto la riattivazione del rapporto mediante nuovo contratto anziché il ripristino del rapporto originario, nonostante l’accertata mancata migrazione a nuovo gestore; 2) erronea esclusione della responsabilità del precedente fornitore; 3) omesso riconoscimento del danno da perdita di clientela e avviamento; 4) omessa indicazione della decorrenza della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento. La società energetica proponeva a sua volta ricorso incidentale, dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione del soggetto che aveva conferito la procura speciale, non essendo stata prodotta la procura notarile su cui si fondava il potere rappresentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibile il terzo; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società energetica; ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché, una volta accertato che il contratto con il nuovo operatore non si era mai perfezionato, non poteva dirsi cessato il contratto originario con il precedente fornitore, essendo la disciplina del recesso e l’art. 1372 c.c. incompatibili con una cessazione non supportata da un valido recesso o da altra causa legale. Ha accolto il quarto motivo perché, nel liquidare il danno patrimoniale da perdita degli utili, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare anche la decorrenza della rivalutazione monetaria, componente automatica della reintegrazione risarcitoria. Ha invece respinto il terzo motivo perché il danno da perdita di clientela e avviamento non era stato provato in modo sufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    il contratto ha forza di legge tra le parti e non si scioglie se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge; in mancanza di valido recesso gli effetti del contratto persistono

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, imponendo una condotta attiva di contenimento del pregiudizio, limitata ad attività non gravose o eccezionali

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per indicare che i fatti processuali rilevanti risultavano specificamente dedotti nel ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà se non nei casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio processuale dedotto per l’omessa statuizione sulla decorrenza della rivalutazione monetaria

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio processuale denunciato dal ricorrente

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il danno risarcibile da perdita di utili e conseguenze immediate e dirette

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova del danno e dei fatti costitutivi

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi compensativi sul risarcimento hanno natura diversa dagli interessi moratori e servono a compensare il ritardo nel conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno

  • art. 1 D.L. n. 73/2007 conv. in L. n. 125/2007

    richiamato come disciplina di settore sul recesso nei contratti di fornitura di energia elettrica

  • art. 5 delibera n. 144/07 AEEG

    richiamato come disciplina del recesso nei contratti di fornitura di energia elettrica

Massime di principio

  • Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, il passaggio a un diverso operatore e la cessazione del precedente rapporto richiedono un valido recesso espresso secondo la disciplina di settore; in mancanza, il rapporto originario non si estingue e non può essere considerato cessato solo per effetto di una migrazione non perfezionata.
  • Il giudice non può attribuire alla parte un assetto negoziale diverso da quello richiesto in giudizio quando la domanda sia chiaramente diretta al ripristino del precedente rapporto, pena il vizio di ultrapetizione o di decisione su un oggetto diverso da quello dedotto.
  • Il danno da perdita di utili va distinto da ulteriori voci di danno come perdita di clientela e avviamento: queste ultime devono essere specificamente provate nella loro esistenza e nel loro nesso causale, non potendo essere riconosciute in via automatica sulla sola base dell’interruzione dell’attività.
  • L’art. 1227, comma 2, c.c. impone al danneggiato un obbligo di ordinaria diligenza per evitare o limitare il danno, ma il giudizio sull’evitabilità del pregiudizio è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
  • La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi costituiscono componenti necessarie della reintegrazione risarcitoria del danno da fatto illecito e possono essere riconosciuti anche d’ufficio; il giudice deve però determinare correttamente il relativo dies a quo.
  • Nel giudizio di cassazione la doglianza sulla motivazione è ammissibile solo entro il perimetro del minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che la sentenza sia radicalmente incomprensibile o affetta da motivazione apparente.
  • Il ricorso per cassazione proposto in nome di una società è inammissibile quando la procura speciale sia conferita da soggetto che si dichiara munito di poteri rappresentativi in base a una procura notarile non prodotta, poiché non è verificabile la legittimazione del conferente.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

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