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Sentenza

Sentenza n. 987/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale e avviso di dismissione e demolizione di box commerciale, nonché nota dirigenziale di diffida alla prosecuzione dell’attività, restituzione della licenza e cessazione d’ufficio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (commerciante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, che dichiarava di esercitare dal 1995 l’attività di commercio ambulante a posto fisso nel box n. 29/A di via Padre Giglio sulla base della licenza comunale n. 6 del 7 febbraio 1996, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 18 luglio 2025 e il successivo avviso del 24 luglio 2025, con i quali il Comune aveva disposto la dismissione e demolizione dei box ritenuti chiusi o inutilizzati, sostenendo che il proprio box fosse stato erroneamente incluso nell’elenco poiché utilizzato per l’attività commerciale. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione del contraddittorio procedimentale. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota dirigenziale dell’8 ottobre 2025, notificata il 3 novembre 2025, formalmente qualificata come comunicazione di avvio del procedimento, ma contenente la diffida a proseguire l’attività, l’ordine di restituire la licenza e la previsione della cessazione d’ufficio in caso di mancata presentazione, entro quindici giorni, della SCIA di cessazione. Ha dedotto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il Comune avesse erroneamente valorizzato la cancellazione della ditta originaria dal Registro delle imprese e la chiusura della relativa partita IVA, senza considerare l’apertura di una nuova partita IVA e la nuova iscrizione al Registro delle imprese intervenute nell’ottobre 2025, oltre alla violazione dei termini di conclusione del procedimento. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, contestato la permanenza di un’attività commerciale regolare e sostenuto la legittimità degli atti sulla base della cancellazione della ditta dal Registro delle imprese sin dal 2003 e della chiusura della partita IVA nel settembre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che la deliberazione e l’avviso incidevano direttamente sulla disponibilità materiale del box n. 29/A, con conseguente sussistenza di un interesse concreto e attuale. Nel merito, ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati, annullando l’ordine di dismissione e demolizione del box. Al momento dell’adozione degli atti il ricorrente era ancora formalmente titolare della licenza comunale n. 6 del 7 febbraio 1996, che lo legittimava all’utilizzo del box. Pertanto, la demolizione era prematura e viziata da carenza di istruttoria, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto previamente definire il procedimento relativo alla cessazione o restituzione della licenza. La cancellazione dal Registro delle imprese e la chiusura della partita IVA potevano costituire presupposti per la cessazione d’ufficio della licenza, ma non consentivano di demolire immediatamente il box prima della conclusione di tale procedimento. Il TAR ha invece respinto i motivi aggiunti. Ha qualificato la nota dirigenziale come atto immediatamente lesivo, nonostante il formale richiamo all’art. 7 della legge n. 241/1990, perché conteneva ordini e una clausola di cessazione d’ufficio. Ha ritenuto legittima la nota poiché fondata su dati oggettivi: la cancellazione della ditta dal Registro delle imprese e la chiusura della partita IVA, requisiti ritenuti imprescindibili per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e per il mantenimento della licenza. La nuova partita IVA e la nuova iscrizione al Registro delle imprese, intervenute dopo l’avvio dell’istruttoria, non potevano sanare retroattivamente la carenza dei requisiti esistente al momento della verifica. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e per la specificità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il formale richiamo alla comunicazione di avvio non impedisce di qualificare l’atto come immediatamente lesivo quando esso contiene ordini, diffide e una previsione di cessazione d’ufficio.

  • l. 398/1976

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamata quale disciplina in base alla quale il ricorrente esercitava l’attività di commercio ambulante a posto fisso.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione dispone la demolizione o la dismissione di un manufatto destinato ad attività commerciale sulla base dell’asserita cessazione o irregolarità dell’attività, ma il titolare risulta ancora formalmente munito di un titolo autorizzativo, la demolizione è prematura e viziata da carenza di istruttoria se non è stato previamente definito il procedimento di cessazione, revoca o restituzione del titolo.
  • La cancellazione dal Registro delle imprese e la chiusura della partita IVA possono costituire presupposti per la cessazione d’ufficio di un’autorizzazione commerciale, ma non legittimano automaticamente la demolizione del manufatto concesso o utilizzato finché il procedimento relativo al titolo autorizzativo non sia stato concluso.
  • Un atto formalmente denominato comunicazione di avvio del procedimento è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile quando contiene una diffida a cessare l’attività, un ordine di restituzione del titolo e la previsione che il mancato adempimento determini la cessazione d’ufficio.
  • La regolarizzazione successiva mediante apertura di una nuova partita IVA e nuova iscrizione al Registro delle imprese non sana retroattivamente la carenza dei requisiti esistente al momento delle verifiche amministrative e non incide sulla legittimità dell’atto adottato sulla base di una situazione di irregolarità già consolidata.
  • L’interesse a ricorrere sussiste quando l’annullamento dell’atto può evitare la perdita della disponibilità materiale di un bene, anche se l’amministrazione contesta la permanenza dei requisiti sostanziali per lo svolgimento dell’attività; tali contestazioni attengono al merito della legittimità dell’azione amministrativa e non alle condizioni dell’azione processuale.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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