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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49578/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la modifica delle prescrizioni della misura di sicurezza della libertà vigilata (spostamento dell'orario di rientro serale in abitazione alle ore 22.00). Il Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 13/08/2021, aveva rigettato la richiesta. Avverso tale rigetto Adornetto propose un "reclamo" che il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarò inammissibile, ritenendo il provvedimento di natura sostanzialmente amministrativa. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto la errata interpretazione dell'art. 680 c.p.p., sostenendo che l'appello previsto da tale norma sia proponibile contro tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza, ivi compresi i rigetti delle istanze di modifica delle prescrizioni della libertà vigilata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente: ha affermato che l'appello ex art. 680 c.p.p. è proponibile avverso tutti i provvedimenti in materia di misure di sicurezza del magistrato di sorveglianza, inclusi i provvedimenti di rigetto o di modifica delle prescrizioni della libertà vigilata quando incidono in modo continuativo e strutturale sulla libertà personale. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania e ha disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale affinché proceda al giudizio sull'appello nel merito.

Norme richiamate

  • art. 680 c.p.p.

    rimedio esperibile contro tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza

    La Corte interpreta la norma in senso estensivo: l'appello previsto dall'art. 680 è esperibile avverso tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che riguardano le misure di sicurezza, comprese le decisioni che rigettano richieste di modifica delle prescrizioni della libertà vigilata quando incidono continuativamente sulla libertà personale.

  • art. 310 c.p.p.

    disposizione analoga riferita alle misure cautelari personali

    Richiamata come principio analogo: le ordinanze che incidono sulla libertà personale devono essere sottoposte a penetrante controllo giurisdizionale; per analogia l'art. 680 va interpretato in modo da garantire analoga tutela nelle misure di sicurezza.

  • artt. 70 comma 2 e 69 comma 4 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Confermano che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di sicurezza sono soggetti ad appello dinanzi al tribunale di sorveglianza.

  • art. 569 c.p.p. (ricorso immediato)

    La Corte esclude l'applicabilità del ricorso immediato ex art. 569 c.p.p. a tali provvedimenti, poiché il rimedio è limitato alle sentenze di primo grado e non a qualsiasi decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a significare che il rimedio generale del ricorso per cassazione non è applicabile in luogo del gravame specialmente previsto per le misure di sicurezza; la disciplina speciale prevale per tutela della libertà personale.

Massime di principio

  • L'appello previsto dall'art. 680 c.p.p. è il rimedio ordinario e proponibile avverso tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, inclusi i rigetti di richieste di modifica delle prescrizioni della libertà vigilata.
  • Le decisioni che incidono in modo continuativo o strutturale sulla libertà personale (es. orari di rientro, prescrizioni della libertà vigilata) sono soggette a controllo giurisdizionale del tribunale di sorveglianza e non devono essere trattate come mere decisioni amministrative insindacabili.
  • Il ricorso immediato ex art. 569 c.p.p. non è strumento idoneo per impugnare provvedimenti del magistrato di sorveglianza diversi dalle sentenze di primo grado; occorre seguire la disciplina speciale (appello ex art. 680).
  • Se un Tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile un gravame relativo a misura di sicurezza in modo errato, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e ordinare la trasmissione degli atti al Tribunale per il giudizio sull'appello.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello va valutata la rilevanza della modifica richiesta sulla libertà personale: se la modifica incide stabilmente sul regime restrittivo, il rimedio deve essere ammesso e deciso nel merito.

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