Cassazione Penale, Sentenza n. 14957/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la declaratoria di inammissibilità della loro impugnazione chiedendo la correzione di un presunto errore di fatto ai sensi dell'art.625-bis c.p.p. Sostengono che la sentenza impugnata ha ricostruito la rissa in tre fasi (una prima colluttazione in una piazza non specificata, una seconda dinanzi al portone del palazzo e una terza all'interno del palazzo) mentre i giudici di merito avevano descritto solo due fasi (prima nella piazza antistante il palazzo e poi nell'androne interno). Tale diversa ricostruzione inciderebbe sul dolo e sulla possibile applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa (art.52 c.p.), inclusa la richiamata modifica dell'art.52, comma 4, che i ricorrenti ritengono estendere la giustificazione in presenza delle circostanze del caso (difesa del luogo di attività imprenditoriale dall'intrusione di Mondella). Hanno chiesto la sostituzione della ricostruzione indicata nella sentenza con quella conforme ai fatti accertati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che la censura prospettata attiene a una diversa rappresentazione percettiva e a valutazioni di merito non rientranti nell'ipotesi di errore di fatto rimediabile ex art.625-bis c.p.p.; inoltre non è dimostrata la 'decisività' dell'errore ai fini di una decisione incontrovertibilmente diversa. La Corte ha altresì osservato che l'argomentazione sul mancato riconoscimento della legittima difesa è stata esaminata dalla sentenza impugnata, che ha rilevato la presenza delle forze di polizia sul posto e la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 588, comma 2, cod. pen.
Norma che configura il reato di rissa con lesioni; nel caso i ricorrenti erano stati condannati per tale reato dalla Corte d'appello e la qualificazione del fatto è parte del contesto oggetto di impugnazione.
art. 52, comma 4, cod. pen.
Disposizione sulla legittima difesa; i ricorrenti hanno invocato la più recente modifica per sostenere l'applicabilità della causa di giustificazione in relazione alla difesa del locale e alla intrusione. La Corte ha comunque ritenuto che la valutazione sulla legittima difesa sia stata già affrontata e risolta dai giudici, tenendo conto della presenza delle forze dell'ordine.
art. 625-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rimedio straordinario per 'errore di fatto' nella sentenza civile o penale. La Corte ha ricordato che ai fini dell'ammissibilità l'errore deve essere di natura percettiva, non riconducibile a un'errata valutazione giuridica o interpretativa, e deve essere decisivo, cioè capace di aver condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi inammissibili per ragioni legate alla loro manifesta infondatezza; applicata qui per dissuadere ricorsi manifestamente infondati.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario per errore di fatto ex art.625-bis c.p.p. è ammesso solo se l'errore è di natura percettiva (non una mera diversa valutazione) e ha portato in modo decisivo a una diversa decisione: errori di diritto o di interpretazione o valutazioni di merito vanno impugnate con i mezzi ordinari.
- Quando si contesta la ricostruzione dei fatti del giudice, è necessario dimostrare che la diversa percezione dei fatti sia effettivamente un errore materiale e che, se corretta, avrebbe determinato un risultato processuale incontrovertibilmente differente.
- L'eventuale modifica normativa (es. art.52 c.p.) può essere rilevante solo se si dimostra che la nuova norma applicata al caso concreto avrebbe necessariamente mutato l'esito; non è sufficiente richiamarla in via generica.
- La presenza o l'intervento delle forze dell'ordine sul luogo dei fatti costituisce elemento rilevante nella valutazione della sussistenza della legittima difesa e può indebolire la tesi della giustificazione quando era possibile ricorrere all'autorità.
- Ricorsi manifestamente infondati o sorretti da censure di merito improprie possono comportare condanne alle spese e ulteriori sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza sostanziale prima di proporre il rimedio straordinario.
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