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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava l'ordinanza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza favorevole ai soci, ritenendo che, essendo la società cancellata dal registro delle imprese, la prosecuzione del giudizio nei confronti dei soci richiedesse la prova della loro legittimazione passiva (in particolare la prova di aver percepito utili o aver partecipato alla distribuzione dell'attivo). L'Agenzia deduceva invece che, ai sensi dell'art. 2495 c.c. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, con l'estinzione della società le obbligazioni sociali si trasferiscono automaticamente ai soci e quindi l'Amministrazione poteva regolarmente proporre l'appello nei loro confronti senza dover prima dimostrare che essi abbiano percepito somme in sede di liquidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della CTR. La Cassazione ha affermato che la cancellazione della società (avvenuta il 29/09/2014 nel caso di specie) determina l'estinzione e il trasferimento delle obbligazioni ai soci secondo il regime previsto dall'art. 2495 c.c.; non è richiesta, per l'esercizio dell'azione da parte del creditore, la preventiva prova che i soci abbiano utilmente partecipato alla distribuzione dell'attivo. Tale circostanza costituisce un fatto modificativo/estin tivo della pretesa che grava sulla prova dei soci. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo giudizio; la Corte ha altresì disposto che la nuova composizione regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società determina l'estinzione e il trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci (successione ex lege); non è necessario che il socio dimostri l'effettiva percezione di somme in liquidazione per essere chiamato in causa dal creditore.

  • art. 110 c.p.c.

    Regola la prosecuzione del processo nei confronti dei successori a seguito di eventi che incidono sulla capacità processuale delle parti (applicabile quando la società estinta è sostituita dai soci).

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Disciplina gli eventi interruttivi del processo e le conseguenze della sopravvenuta estinzione della persona giuridica nell'ambito del processo.

  • art. 2697 c.c., comma 2

    Principio della ripartizione dell'onere della prova: chi eccepisce di non aver partecipato alla distribuzione (fatto modificativo/estin tivo) deve provarlo; il creditore è tenuto solo a dimostrare la fonte dell'obbligazione sociale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale citata come base del motivo di cassazione relativo a violazione di legge e falsa applicazione di norme civili rilevanti.

  • D.Lgs. 17/01/2003, n. 6, art. 4

    Modifica dell'art. 2495 c.c. che attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese per le società cancellate dopo l'entrata in vigore; utile a spiegare il valore estintivo della cancellazione.

  • D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, art. 28, comma 4

    Prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione ai soli fini di atti di liquidazione, accertamento e riscossione se la richiesta di cancellazione è successiva al 13/12/2014; nel caso di specie non applicabile perché la cancellazione è anteriore.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e Cass.)

    Richiamati numerosi precedenti (tra cui Sez. U. 12/03/2013 n. 6070/6071 e Sez. U. 15/01/2021 n. 619) che confermano il principio della successione dei soci nelle obbligazioni sociali e che l'assenza di utile partecipazione alla liquidazione non impedisce di regolare il processo nei confronti dei soci, essendo tale circostanza un'eccezione da provare dai soci stessi.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali determina, una volta verificata l'estinzione, il trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci: il creditore può quindi agire direttamente contro i soci anche se non è provato che abbiano percepito somme in liquidazione.
  • La prova che un socio non abbia utilmente partecipato alla distribuzione dell'attivo costituisce un fatto modificativo/estin tivo della pretesa e grava sul socio che lo allega (onere della prova ex art. 2697 c.c.).
  • Se l'estinzione della società interviene nel corso di un giudizio, il procedimento può essere proseguito o riassunto nei confronti dei soci successori ai sensi delle norme processuali (artt. 299 e ss. c.p.c., art. 110 c.p.c.), e l'impugnazione deve essere proposta nei confronti dei soci quando l'evento estintivo è accaduto in un grado di giudizio.
  • La circostanza che il bilancio di liquidazione non riporti un attivo non esclude a priori l'interesse e la legittimazione del creditore a far accertare la pretesa nei confronti dei soci; la verifica delle effettive disponibilità trasferite ai soci è questione di merito e di prova dei soci.
  • La disposizione che differisce gli effetti dell'estinzione per cinque anni (D.Lgs. n.175/2014, art.28(4)) si applica solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dopo il 13/12/2014; per cancellazioni anteriori resta operante la disciplina ordinaria e la giurisprudenza richiamata.

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