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Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento datato 05.12.2025 prot. n. 29643, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni Montedoro ha aggiudicato in via definitiva all’impresa Notarogroup s.r.l. la gara per i servizi di gestione e custodia del cimitero, servizi cimiteriali accessori (tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione) e gestione delle lampade votive del cimitero di San Pietro Vernotico (BR); della proposta di aggiudicazione del RUP; - dei verbali di gara, in particolare dei verbali di gara n. 2, di valutazione delle offerte tecniche, e del verbale di gara n. 3, contenente il punteggio totale delle offerte e la proposta di aggiudicazione; della nota datata 23.12.2025, con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice ha confermato, su espressa istanza di annullamento in autotutela, gli esiti della gara de qua; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; - nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi; - per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto ed il diritto al subentro, ai sensi dell’art. 121 e ss. c.p.a.; > per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla società Notaro group servizi s.r.l. il 23.01.2026, per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 29643 del 05.12.2025, con il quale il RUP della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Montedoro ha aggiudicato il via definitiva il servizio di gestione e custodia cimiteriale e lampade votive; - della proposta di aggiudicazione del RUP; - di tutti i verbali di gara; - della nota 23.12.2025, con cui il Presidente della Commissione giudicatrice ha confermato gli esiti della gara, rigettando la richiesta di annullamento formalizzata dalla Omnia Service soc. coop.; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui non è stata dichiarata l’anomalia dell’offerta della Omnia Service soc. coop. per aver questa indicato un costo della manodopera inferiore ai minimi salariali e non è stata disposta la sua esclusione dalla procedura di gara.

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara per la gestione e custodia del cimitero, servizi cimiteriali accessori e gestione delle lampade votive del Comune di San Pietro Vernotico, unitamente agli atti di gara e alla conferma degli esiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione definitiva alla società controinteressata, la proposta di aggiudicazione, i verbali di gara e la nota con cui il Presidente della Commissione giudicatrice ha confermato gli esiti della procedura, chiedendo anche il risarcimento dei danni e, ove il contratto fosse stato sottoscritto, la declaratoria di inefficacia e il subentro. Dalla motivazione emerge che le doglianze principali riguardavano l’interpretazione dell’offerta tecnica relativa all’incremento delle lampade votive e degli interventi annuali: la stazione appaltante avrebbe considerato tali elementi come prestazioni complessive, anziché come incrementi rispetto ai minimi del capitolato, con conseguente mancata attribuzione del punteggio premiale. La società aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contestando l’offerta economica della ricorrente principale, in ragione di un asserito scostamento dalle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro, sostenendo che avrebbe dovuto essere dichiarata l’anomalia dell’offerta e disposta l’esclusione.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora. Quanto al ricorso principale, ha considerato plausibile che le 320 lampade votive e i 6 interventi annui fossero stati indicati come incrementi finalizzati al conseguimento del punteggio premiale, poiché l’offerta tecnica li qualificava come “incremento” e il capitolato prevedeva già un numero minimo di 600 lampade votive. In presenza dell’ambiguità interpretativa, la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere un’attività interpretativa dell’offerta e, se necessario, attivare il soccorso procedimentale, purché volto a ricavare un dato già contenuto nella documentazione senza modificare sostanzialmente l’offerta. Il TAR ha inoltre ritenuto generica e prima facie non dimostrata la censura del ricorso incidentale: lo scostamento prospettato sembrava riferirsi al costo medio indicato nelle tabelle ministeriali, non alla violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili, e appariva comunque non considerevole. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con ordine all’amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza da parte della ricorrente o, in alternativa, dalla comunicazione della Segreteria. L’esame del merito è stato fissato all’udienza pubblica dell’8 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha disposto il riesame dell’atto impugnato.

  • art. 121 e ss. c.p.a.

    Richiamati per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e di subentro, senza decisione cautelare specifica su tali domande.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    “le offerte nelle gare pubbliche, al pari di qualunque atto negoziale, sono suscettibili di interpretazione al fine di individuare l’esatta volontà dell’offerente”

    I criteri di interpretazione dei contratti sono applicabili alle offerte di gara per ricostruire la volontà effettiva dell’offerente, quando il contenuto dell’offerta presenti ambiguità.

  • art. 1362, comma 1, c.c.

    “in base al senso letterale delle parole”

    Il senso letterale dell’offerta, letto nel contesto della documentazione di gara, rendeva plausibile che le prestazioni indicate fossero incrementi rispetto ai minimi capitolari.

Massime di principio

  • Le offerte presentate nelle gare pubbliche, in quanto atti negoziali, possono essere interpretate secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti del codice civile per individuare la volontà effettiva dell’offerente, purché l’esito interpretativo sia certo e non comporti una modifica sostanziale dell’offerta.
  • In presenza di un’incongruenza o ambiguità meramente formale tra la volontà dell’operatore economico e la sua espressione letterale, la stazione appaltante può e, quando necessario, deve richiedere chiarimenti mediante soccorso procedimentale, se il chiarimento consente soltanto di ricavare un dato già univocamente desumibile dalla documentazione presentata.
  • Nell’applicazione del soccorso procedimentale previsto nell’attuale disciplina dei contratti pubblici, la stazione appaltante deve orientare l’interpretazione dell’offerta anche ai principi del risultato e della fiducia, senza consentire integrazioni o modifiche sostanziali dell’impegno negoziale.
  • Lo scostamento dell’offerta dalle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro non determina di per sé l’anomalia o l’esclusione dell’offerta: occorre dimostrare la violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili o uno scostamento significativo tale da rendere concretamente inattendibile l’offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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