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Sentenza

Sentenza n. 3027/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 5256/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202503659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 febbraio 2025 in copia informatica attestata conforme all'originale. Il Ministero non aveva effettuato l'accredito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorra dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità. Il giudice ha distinto il titolo esecutivo, inteso come atto recante un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per adempiere. È stata esclusa la spettanza di compensi al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore; il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva ai fini della nozione di titolo esecutivo come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce un requisito distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione; ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 è sufficiente la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c.
  • La nozione di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 coincide con l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; essa resta distinta dalla spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone alla pubblica amministrazione un'attività esecutiva determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando l'attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali dell'ufficio cui appartiene, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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