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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/249

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, una serie di sostanze aminoacidiche e correlati composti come additivi organolettici del gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa per le sostanze prodotte mediante sintesi chimica o idrolisi proteica, mentre le sostanze prodotte mediante fermentazione non sono incluse per mancanza di informazioni sui ceppi produttori. Il testo introduce inoltre obblighi di etichettatura, precauzioni per la sicurezza degli utilizzatori e un regime transitorio per l’immissione sul mercato delle scorte esistenti.

Autorizzazione, come additivi per mangimi, di numerosi amminoacidi e sostanze aromatizzanti per tutte le specie animali, con una specifica esclusione per la L-cisteina cloridrato monoidrato per gatti e cani.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti le sostanze elencate in allegato. L’autorizzazione riguarda l’impiego nell’alimentazione animale nell’Unione europea, per tutte le specie animali, salvo che per la L-cisteina cloridrato monoidrato, autorizzata per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 15 marzo 2018, con termini diversi per premiscele, mangimi per animali da produzione alimentare e mangimi per animali non da produzione alimentare; non è autorizzato l’uso nell’acqua di abbeveraggio, fermo restando l’uso in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Autorizzazione di additivi organolettici a base di amminoacidi e composti correlati

Il regolamento dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per mangimi e autorizza una serie di sostanze impiegate come sostanze aromatizzanti nell’alimentazione animale. Il provvedimento recepisce il parere EFSA del 9 aprile 2014, nel quale è stata esclusa un’incidenza negativa su salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d’uso proposte, con l’unica riserva delle sostanze prodotte mediante fermentazione per carenza di dati sui ceppi produttori.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi della categoria "additivi organolettici" e del gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma la L-cisteina cloridrato monoidrato è ammessa per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani. Dalla motivazione emerge inoltre che il richiedente aveva ritirato la domanda di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio; il regolamento precisa tuttavia che ciò non impedisce l’impiego in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Presupposti scientifici e limiti della valutazione

La Commissione richiama la rivalutazione degli additivi già autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE, iscritti come prodotti esistenti nel registro degli additivi ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non presentano effetti negativi rilevanti, ma ha evidenziato che in assenza di informazioni sui ceppi produttori non è possibile pronunciarsi sulla sicurezza delle sostanze ottenute mediante fermentazione. Per questo motivo l’autorizzazione è limitata, nell’allegato, alle sostanze prodotte mediante sintesi chimica o idrolisi proteica.

Condizioni tecniche di impiego e limiti di tenore

L’allegato contiene per ciascuna sostanza i dati identificativi, la purezza minima, la formula chimica, il numero CAS e, ove presente, il numero FLAVIS, oltre ai metodi di analisi per l’identificazione nelle premiscele di aromi e per la determinazione quantitativa. In generale, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per la maggior parte delle sostanze è fissato un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%; per la glicina il valore è pari a 20 g/kg per gatti e cani e a 25 g/kg per le altre specie e categorie. Per la L-cisteina cloridrato monoidrato il tenore massimo di 25 mg/kg vale espressamente per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani.

Obblighi di etichettatura e trasparenza lungo la filiera

Quando i livelli d’uso raccomandati o i tenori effettivi superano i valori indicati nell’allegato, l’etichetta delle premiscele e quella delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Inoltre, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e di stabilità. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve indicare anche le specie animali di origine.

Sicurezza degli operatori

L’EFSA ha segnalato possibili rischi di irritazione cutanea e oculare, sensibilizzazione cutanea, irritazione respiratoria e formazione di polveri pericolose. Coerentemente con tali osservazioni, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare inalazione e contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Regime transitorio

L’articolo 2 disciplina un periodo transitorio per evitare interruzioni di mercato. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 dicembre 2018 secondo le regole previgenti possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, la finestra transitoria si estende ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 15 settembre 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 15 settembre 2020.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze in allegato

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per mangimi della categoria "additivi organolettici" e del gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni stabilite nello stesso allegato. L’autorizzazione concerne le sostanze taurinina/taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico, nonché L-cisteina cloridrato monoidrato con ambito più ristretto.

Condizioni di autorizzazione e limiti d’uso

Per ciascuna sostanza l’allegato specifica composizione, purezza minima, identificazione chimica, metodo di analisi e condizioni d’impiego. In via generale, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; per quasi tutte le sostanze è fissato un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg nel mangime completo con umidità al 12%, mentre per la glicina il limite è 20 g/kg per gatti e cani e 25 g/kg per le altre specie e categorie. Per la L-cisteina cloridrato monoidrato il limite di 25 mg/kg vale per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani.

Esclusione delle sostanze prodotte mediante fermentazione

Il considerando 6 chiarisce che l’autorizzazione riguarda le sostanze prodotte mediante sintesi chimica o idrolisi proteica, poiché la mancanza di informazioni sui ceppi produttori non consente di valutare la sicurezza delle sostanze prodotte mediante fermentazione.

Requisiti di etichettatura e informazione

L’allegato impone, per le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti, l’indicazione del gruppo funzionale, del numero di identificazione, del nome e della quantità aggiunta della sostanza attiva quando i livelli raccomandati o effettivi superano i valori indicati. Devono inoltre essere riportate le condizioni di conservazione e stabilità nelle istruzioni d’uso. Per gli additivi ottenuti da idrolisi di proteine animali, l’etichetta deve indicare le specie animali di origine.

Misure di tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Divieto relativo all’acqua di abbeveraggio

Il considerando 8 precisa che il mancato rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo nelle acque di abbeveraggio non esclude l’uso degli additivi in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo, fino a esaurimento scorte, di sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 dicembre 2018 conformemente alla normativa previgente. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2019, possono restare sul mercato fino a esaurimento scorte; per gli animali non da produzione alimentare il termine è il 15 settembre 2020.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettatura dei mangimisicurezza alimentarecontrolli ufficiali

Testo integrale

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