Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1699/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dalla procedura di cui al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, notificato alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata (PEC mittente reclutamento@postacert.inps.gov.it) il 17 dicembre 2025 a firma del Direttore Centrale Risorse Umane INPS; della deliberazione n. 265 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS adottata nella seduta del 30.12.2025, recante l’approvazione delle graduatorie di merito finali del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo inde terminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, allegate alla deliberazione stessa e costituenti parte integrante; della graduatoria di merito finale – Specializzandi – Sicilia, in quanto in interesse della ricorrente che ha presentato domanda per la selezione relativa a detta Regione; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto e/o non pubblicato e, in particolare, del verbale della prima riunione della Commissione esaminatrice nella quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonché degli atti e dei verbali della Commissione stessa con i quali è stata stabilita l’esclusione dalla procedura concorsuale della ricorrente;

Giustizia amministrativa202601941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS, nonché graduatoria finale relativa agli specializzandi in Sicilia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente banditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico bandito dall'INPS, la deliberazione di approvazione delle graduatorie finali, la graduatoria relativa agli specializzandi in Sicilia e gli ulteriori atti presupposti, inclusi i criteri di valutazione e i verbali della commissione esaminatrice. La domanda cautelare è stata respinta in quanto, secondo la sommaria delibazione propria della fase cautelare, la ricorrente non possedeva il requisito di ammissione previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h), del bando. In particolare, l'equipollenza tra la specializzazione in audiologia e foniatria e quella in otorinolaringoiatria, prevista dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, aveva durata quinquennale e tale periodo non era più in corso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. La verifica sommaria ha evidenziato che la ricorrente non risultava in possesso del requisito di ammissione richiesto dal bando, poiché l'equipollenza invocata tra le due specializzazioni mediche aveva efficacia limitata a cinque anni e il relativo periodo era ormai scaduto. Non è stata quindi disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"

    La tutela cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della sospensione cautelare, tra cui il fumus boni iuris.

  • art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso

    La disposizione del bando stabiliva il requisito di ammissione oggetto di contestazione; il TAR ha ritenuto, in sede sommaria, che la ricorrente non lo possedesse.

  • D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni

    La disciplina ministeriale prevedeva l'equipollenza della specializzazione in audiologia e foniatria a quella in otorinolaringoiatria per una durata limitata a un quinquennio; tale equipollenza non risultava più in corso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede anche il fumus boni iuris; la domanda deve essere respinta quando, già a una sommaria delibazione, emerge la mancanza del requisito sostanziale richiesto per l'ammissione a una procedura concorsuale.
  • Un'equipollenza tra titoli di specializzazione medica che la disciplina applicabile limita temporalmente non può essere invocata per integrare il requisito di ammissione a un concorso una volta decorso il periodo di validità quinquennale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.