Sentenza n. 151/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1. della comunicazione di inefficacia di scia prot. CT/2025/37238 del 21/03/2025, con divieto immediato di prosecuzione dell’attività; 2. della nota prot. QH/7874/2022 del Dipartimento Sviluppo Economico di Roma Capitale; 3. ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 64 bis della D.A.C. 12/2019; 4. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di inefficacia della SCIA e divieto immediato di prosecuzione dell'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale aveva dichiarato inefficace la SCIA e vietato la prosecuzione dell'attività, richiamando l'art. 64-bis del Regolamento d'igiene comunale. L'amministrazione aveva ritenuto che l'impiego di apparati di aspirazione alternativi alla canna fumaria fosse consentito soltanto nei locali situati in contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico. Sono stati inoltre impugnati la nota del Dipartimento Sviluppo Economico e, ove occorrente, l'art. 64-bis della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12/2019. In sede cautelare il TAR aveva accolto l'istanza, ritenendo il provvedimento in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Nelle more del giudizio, Roma Capitale ha revocato l'atto impugnato, motivando con il mutamento della situazione di fatto e di diritto, derivante in particolare dalla modifica dell'art. 64-bis apportata dalla deliberazione n. 140/2025. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'atto impugnato era stato revocato nelle more del giudizio e la modifica dell'art. 64-bis aveva inciso sul quadro di fatto e di diritto. Ha tuttavia condannato Roma Capitale alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri accessori. La condanna alle spese è stata giustificata dalla consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 64-bis non poteva essere interpretato restrittivamente, nel testo vigente al momento dei fatti, nel senso di consentire lo smaltimento dei fumi mediante impianti a carboni attivi soltanto nei locali collocati in determinati contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico del centro storico.
Norme richiamate
art. 64-bis del Regolamento d'igiene di Roma Capitale, approvato con D.A.C. n. 12/2019
consentirebbe l’utilizzo di apparati di aspirazione alternativi alla canna fumaria esclusivamente per i locali situati in “contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico”
Il TAR richiama l'orientamento secondo cui la disposizione, nel testo vigente ratione temporis, non poteva essere interpretata in senso restrittivo, limitando gli impianti a carboni attivi ai soli locali situati nei contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico del centro storico.
deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 140/2025
La modifica dell'art. 64-bis è indicata come uno degli elementi del mutamento della situazione di fatto e di diritto che ha condotto alla revoca dell'atto impugnato.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La revoca dell'atto impugnato intervenuta nel corso del giudizio, quando elimina l'interesse attuale alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta improcedibilità non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione può essere condannata quando, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'atto revocato risultava non conforme a diritto.
- Una disposizione regolamentare che disciplina l'utilizzo di sistemi di aspirazione alternativi alla canna fumaria non può essere interpretata restrittivamente, ratione temporis, nel senso di limitarne l'impiego ai soli locali situati in specifici contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico, ove tale interpretazione sia contraria all'orientamento giurisprudenziale consolidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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