Cassazione Penale, Ordinanza n. 13775/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente, condannata per omicidio stradale non aggravato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 445 c.p.p. e 222, comma 2, cod. strada. Ha contestato la legittimità della revoca della patente di guida disposta dal giudice di merito, sostenendo che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, avrebbe dovuto applicarsi la sospensione della patente e non la revoca. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della decisione di merito era esistente, lineare e coerente, e che i giudici di appello avevano correttamente valorizzato la condotta gravemente imprudente dell'imputata e l'evento mortale verificatosi per ritenere giustificata la revoca della patente. Ha inoltre richiamato un precedente di legittimità secondo cui, in tema di omicidio stradale, la revoca della patente in luogo della sospensione deve essere sorretta da una motivazione puntuale, riferita ai parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che tale onere motivazionale fosse stato rispettato. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 445 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, in relazione al trattamento sanzionatorio accessorio applicato in sede di condanna.
art. 222, comma 2, cod. strada
Norma richiamata per contestare la revoca della patente; la Corte la considera nel quadro della disciplina delle sanzioni accessorie per omicidio stradale.
art. 218, comma 2, cod. strada
Parametro che il giudice deve considerare per motivare la scelta tra revoca e sospensione della patente, valutando la pericolosità concreta della condotta per la vita e l'incolumità delle persone.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di omicidio stradale non aggravato, la revoca della patente di guida in luogo della sospensione non può essere disposta in modo apodittico, ma richiede una motivazione specifica che dia conto della concreta pericolosità della condotta, alla luce dei parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada.
- Il ricorrente in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera deduzione di illogicità o contraddittorietà non è sufficiente quando la motivazione di merito sia coerente e sorretta da una valutazione dei dati probatori.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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