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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14593/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 1/7/2022 che rigettava la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura. Hanno sostenuto che l'abuso riguarderebbe solo lavori in cemento armato eseguiti sulla copertura dell'immobile e non l'intero fabbricato, che sarebbe preesistente e legittimo (realizzato ante 1967). Hanno richiamato, a sostegno, il verbale di sopralluogo del 13/1/2005 che avrebbe descritto interventi di manutenzione e rifacimento delle coperture, non una trasformazione edilizia globale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché la censura proposta è una contestazione di merito (riesame dei fatti e della valutazione probatoria) non consentita in questa sede. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata, richiamando la sentenza di condanna del 29/6/2006 e la sentenza di appello del 19/10/2007 che avevano già qualificato l'immobile come trasformazione edilizia complessiva, nonché precedenti pronunce del giudice dell'esecuzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c)

    La Corte ha richiamato l'art. 44 per individuare l'oggetto dell'abuso e ha condiviso la qualificazione dell'intervento come relativo all'immobile nel suo complesso, non a un mero intervento di copertura.

  • Artt. 665 e ss. cod. proc. pen.

    La censura dei ricorrenti è stata qualificata come reiterazione di questioni di merito già sollevate nell'ambito dell'esecuzione, materia che non è sindacabile in Cassazione mediante ricorso che punti solo a rinnovare la valutazione dei fatti.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata la conseguenza prevista per l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, nella declaratoria di inammissibilità, va comunque valutato se l'atto sia stato proposto in colpa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze del giudice dell'esecuzione le questioni di merito (rivalutazione dei fatti, della prova e della valutazione tecnica) sono in genere inammissibili: il ricorso deve mirare a errori di diritto o a vizi gravi della motivazione, non a una diversa lettura degli atti.
  • Quando un ordine di demolizione è collegato a una sentenza penale di condanna, la portata dell'ordine si valuta anche alla luce delle motivazioni della sentenza e delle pronunce di appello: per contestare l'oggetto dell'abuso è necessario dimostrare un errore giuridico nella qualificazione, non solo offrire una diversa interpretazione fattuale.
  • Per sostenere che l'intervento è mera manutenzione o riguarda solo parti limitate (es. copertura), è essenziale fornire prove documentali precise (permessi, attestazioni catastali, fotografie, perizie tecniche datate) e far emergere un errore di diritto nel ragionamento del giudice, non solo contraddizioni apparenti.
  • La data di costruzione anteriore a determinate soglie (es. 1967) può essere rilevante, ma va provata e collegata alle norme applicabili: il semplice richiamo all'antecedenza non è sufficiente se le trasformazioni successive hanno modificato sostanzialmente il volume, la destinazione o la struttura.
  • In caso di inammissibilità del ricorso vengono normalmente ordinate le spese e può essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; va valutato il rischio procedurale prima di proporre ricorsi riformulati che persistono in contestazioni meramente fattuali.

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