Cassazione Penale, Sentenza n. 14593/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 1/7/2022 che rigettava la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura. Hanno sostenuto che l'abuso riguarderebbe solo lavori in cemento armato eseguiti sulla copertura dell'immobile e non l'intero fabbricato, che sarebbe preesistente e legittimo (realizzato ante 1967). Hanno richiamato, a sostegno, il verbale di sopralluogo del 13/1/2005 che avrebbe descritto interventi di manutenzione e rifacimento delle coperture, non una trasformazione edilizia globale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché la censura proposta è una contestazione di merito (riesame dei fatti e della valutazione probatoria) non consentita in questa sede. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata, richiamando la sentenza di condanna del 29/6/2006 e la sentenza di appello del 19/10/2007 che avevano già qualificato l'immobile come trasformazione edilizia complessiva, nonché precedenti pronunce del giudice dell'esecuzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c)
La Corte ha richiamato l'art. 44 per individuare l'oggetto dell'abuso e ha condiviso la qualificazione dell'intervento come relativo all'immobile nel suo complesso, non a un mero intervento di copertura.
Artt. 665 e ss. cod. proc. pen.
La censura dei ricorrenti è stata qualificata come reiterazione di questioni di merito già sollevate nell'ambito dell'esecuzione, materia che non è sindacabile in Cassazione mediante ricorso che punti solo a rinnovare la valutazione dei fatti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Applicata la conseguenza prevista per l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, nella declaratoria di inammissibilità, va comunque valutato se l'atto sia stato proposto in colpa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze del giudice dell'esecuzione le questioni di merito (rivalutazione dei fatti, della prova e della valutazione tecnica) sono in genere inammissibili: il ricorso deve mirare a errori di diritto o a vizi gravi della motivazione, non a una diversa lettura degli atti.
- Quando un ordine di demolizione è collegato a una sentenza penale di condanna, la portata dell'ordine si valuta anche alla luce delle motivazioni della sentenza e delle pronunce di appello: per contestare l'oggetto dell'abuso è necessario dimostrare un errore giuridico nella qualificazione, non solo offrire una diversa interpretazione fattuale.
- Per sostenere che l'intervento è mera manutenzione o riguarda solo parti limitate (es. copertura), è essenziale fornire prove documentali precise (permessi, attestazioni catastali, fotografie, perizie tecniche datate) e far emergere un errore di diritto nel ragionamento del giudice, non solo contraddizioni apparenti.
- La data di costruzione anteriore a determinate soglie (es. 1967) può essere rilevante, ma va provata e collegata alle norme applicabili: il semplice richiamo all'antecedenza non è sufficiente se le trasformazioni successive hanno modificato sostanzialmente il volume, la destinazione o la struttura.
- In caso di inammissibilità del ricorso vengono normalmente ordinate le spese e può essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; va valutato il rischio procedurale prima di proporre ricorsi riformulati che persistono in contestazioni meramente fattuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14574/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14576/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →