Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3817/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena (3 mesi di reclusione) subordinata al pagamento di euro 5.000,00 alla parte offesa (sentenza del 26/02/2016, irrevocabile il 03/02/2018, per il reato di cui all'art. 641 c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto che Venturi fosse venuta a conoscenza dell'obbligo (notifica dell'estratto contumaciale eseguita il 03/01/2018 a mani della figlia convivente), ma non avesse mai adempiuto né manifestato intenti riparatori; inoltre la documentazione sulla disoccupazione prodotta dalla difesa (iscrizione al centro per l'impiego dal 24/11/2020) non attiene al periodo in cui l'adempimento era dovuto e non dimostra una sopravvenuta, rilevante alterazione della situazione economica, mentre risultano diritti reali su altri immobili. In cassazione la ricorrente deduceva, in via nuova, la nullità della sentenza di condanna per omissione di notifica del decreto di citazione a giudizio, richiamando norme processuali a pena di nullità (art. 185 c.1 in relazione agli artt. 178 lett. c) e 429 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse contestato la circostanza decisiva indicata dal Giudice dell'esecuzione (la notifica a mani della figlia e la conseguente presunzione di conoscenza) e avesse sollevato per la prima volta in cassazione la questione di nullità senza fornire alcuna prova (violazione del principio di autosufficienza). La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento di Sezioni Unite (sent. n.15498/2020, c.d. Lovric) secondo cui le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato non sono deducibili mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, potendo invece essere valutate mediante la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Indica il reato per cui la condanna è stata emessa; la Corte usa la norma come riferimento alla sentenza di merito che imponeva il risarcimento.

  • art. 185 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che prevede nullità a pena di nullità; la Corte rileva che l'eccezione di nullità non è adeguatamente dimostrata né tempestivamente dedotta.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle nullità connesse alla citazione; la Corte non ravvisa prova dell'omessa notifica e osserva la prescritta autosufficienza dell'impugnazione.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma processuale sulle nullità; richiamata dalla ricorrente ma la Corte conclude che la questione è sollevata tardivamente e senza prova.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma sull'incidente di esecuzione: la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, esclude che nullità assolute derivanti da omessa citazione possano essere dedotte tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Indicata dalla Corte come la via corretta per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo (richiesta di rescissione del giudicato) quando si assume che la nullità abbia impedito la conoscenza del processo.

  • Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (sentenza Lovric, Rv. 280931)

    Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che le nullità assolute per omessa citazione non sono deducibili mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, salvo la possibilità di ricorrere alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale può essere disposta se il condannato, pur venuto a conoscenza dell'obbligo (anche per presunzione legale tramite notifica a conviventi), non adempie e non mostra intenti riparatori.
  • Prova della sopravvenuta impossibilità di adempiere deve riguardare il periodo in cui l'obbligo è sorto o dimostrare un peggioramento significativo e documentato della situazione economica rispetto al momento della condanna; dichiarazioni o eventi posteriori non pertinenti possono non essere ritenuti idonei.
  • Le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato non possono, di regola, essere sollevate per la prima volta e decise mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; la via corretta per contestare l'inesistenza della conoscenza del processo è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
  • In cassazione va rispettato il principio di autosufficienza: chi impugna deve fornire prove e argomentazioni chiare e specifiche; eccezioni nuove e non documentate sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
  • L'omessa contestazione di elementi decisivi della motivazione di merito (per es. la prova della conoscenza dell'obbligo) indebolisce fortemente il ricorso e favorisce il rigetto.
  • La declaratoria di inammissibilità o rigetto di ricorsi può comportare condanne alle spese processuali e, in assenza di esoneri, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.