Sentenza n. 124/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione II) n. 960 del 23 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 960 del 23 ottobre 2023, che aveva annullato l’ordinanza di sospensione del pascolamento di suini e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (ente appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola aveva impugnato l’ordinanza dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze che disponeva la sospensione del pascolamento di suini in area boschiva sottoposta a vincolo idrogeologico e il ripristino dei luoghi, nonché gli atti successivi relativi alla non ammissibilità dell’istanza di sanatoria e alla revisione o integrazione del progetto di ripristino. La società deduceva violazione degli artt. 82 e 84 della l.r. Toscana n. 39/2000, dell’art. 86 del regolamento forestale regionale, dell’art. 2 d.P.R. n. 160/2010, degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990 e dell’art. 3 l. n. 689/1981, oltre a eccesso di potere per erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e dell’istruttoria, irrazionalità, illogicità e difetto di proporzionalità. In particolare, sosteneva che la presentazione di una SCIA al SUAP rendesse lecita l’attività e impedisse di qualificarla come abusiva; negava l’esistenza di un danno irreversibile al bosco e contestava il nesso causale, la stima presuntiva e il dimensionamento dell’area di pascolo. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’attività, preceduta da SCIA, non fosse abusiva e che i fenomeni rilevati costituissero il fisiologico deterioramento del suolo dovuto al pascolo. La Città Metropolitana ha appellato la sentenza deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 86, comma 11, del regolamento forestale Toscana n. 48/R/2003, difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, sostenendo che il potere di sospendere o limitare il pascolo può essere esercitato anche in presenza di un titolo abilitativo, quando siano accertati o prevedibili danni rilevanti al bosco, ai pascoli o ai suoli. Ha inoltre contestato la parificazione tra SCIA e dichiarazione di pascolo e riproposto le questioni relative all’inammissibilità della sanatoria e alla necessità di integrare il progetto di ripristino.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto corretto l’esercizio del potere previsto dall’art. 86, comma 11, del regolamento forestale regionale, che consente all’ente competente di sospendere o limitare anche il pascolo autorizzato quando si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli derivanti da pascolo disordinato o eccessivo. La SCIA presentata al SUAP, anche ove idonea a escludere l’abusività dell’attività, non impedisce l’adozione di misure di tutela forestale e non esclude la sussistenza del danno. Il verbale dei Carabinieri Forestali aveva documentato suolo completamente denudato, sporadica presenza di piante arboree, assenza di lettiera, scalzamento e iniziale disseccamento delle radici, scortecciamento dei tronchi ed erosione superficiale. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare la valutazione tecnica dell’amministrazione circa la compromissione della capacità di rigenerazione del bosco e l’aumento del rischio di instabilità del terreno. Il giudice ha ritenuto ragionevole, congrua e non manifestamente illogica la determinazione amministrativa, adottata sulla base di un giudizio specialistico non sostituibile con la diversa valutazione del privato. Sono state respinte anche le censure sul difetto di danno, sul nesso causale e sull’erroneità della stima, rimaste prive di adeguato supporto probatorio. Le ulteriori questioni relative ai motivi aggiunti sono rimaste assorbite o non esaminate, poiché la società non le aveva riproposte ritualmente in appello dopo la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal TAR. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 86, comma 11, regolamento forestale della Regione Toscana n. 48/R/2003
L’ente competente ai sensi della legge forestale può “sospendere o limitare il pascolo autorizzato ai sensi del comma 2 [...] qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo”.
La disposizione attribuisce all’ente competente il potere di sospendere o limitare il pascolo anche se autorizzato o non abusivo, quando siano accertati o prevedibili danni rilevanti al bosco, ai pascoli o ai suoli.
art. 86, comma 2, regolamento forestale della Regione Toscana n. 48/R/2003
Individua il pascolo di suini nei recinti nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico quale attività cui si riferisce il potere di sospensione o limitazione previsto dal comma 11.
artt. 82 e 84 l.r. Toscana n. 39/2000
Richiamati dalle parti nel quadro della disciplina regionale forestale applicabile alla regolarità dell’attività e agli interventi di tutela del bosco.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; la motivazione dell’ordinanza è stata ritenuta adeguata perché fondata sugli accertamenti dei danni al bosco.
art. 10 l. n. 241/1990
Richiamato dalla società con riguardo alle garanzie partecipative e all’istruttoria procedimentale; la censura è stata ritenuta infondata nel quadro della legittimità dell’ordinanza.
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 160/2010
Richiamato dalla società per sostenere il ruolo del SUAP quale soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti relativi alle attività produttive; tale circostanza non è stata ritenuta idonea a escludere il potere di tutela forestale.
art. 3 l. n. 689/1981
Richiamato dalla società per contestare l’elemento oggettivo dell’illecito e il danno; il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le contestazioni sul danno e sul nesso causale.
Massime di principio
- Il potere dell’ente competente di sospendere o limitare il pascolo in aree boschive sottoposte a vincolo idrogeologico può essere esercitato anche quando l’attività sia assistita da una SCIA o da altro titolo e non sia quindi abusiva, se siano accertati o prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli derivanti da pascolo disordinato o eccessivo.
- La regolarità formale dell’attività di pascolo non esclude né rende irrilevante l’autonomo presupposto del danno forestale: titolo abilitativo e tutela del bosco operano su piani distinti.
- La valutazione dell’amministrazione circa la compromissione del bosco e il rischio di instabilità dei suoli costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, dell’inadeguatezza istruttoria o dell’incongruità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella tecnica dell’amministrazione sulla base di una diversa opinione del privato.
- Verbali di sopralluogo redatti da pubblici ufficiali, corredati dalla descrizione puntuale di denudazione del suolo, scalzamento delle radici, scortecciamento dei tronchi ed erosione, possono costituire adeguata base istruttoria per l’adozione di misure di sospensione del pascolo e di ripristino ambientale.
- Le censure dichiarate improcedibili in primo grado devono essere ritualmente riproposte in appello dalla parte vittoriosa nel merito, mediante appello incidentale o memoria tempestiva; in mancanza, il giudice d’appello non è tenuto a esaminarle.
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