Cassazione Penale, Sentenza n. 11699/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la qualificazione giuridica dei furti contestati, sostenendo che i fatti non integrassero il reato di cui all'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione) ma il più lieve furto semplice ex art. 624 c.p., perché commessi negli spogliatoi di piscine che, secondo il ricorrente e richiamando il precedente delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31345/2017, D'Amico), sarebbero luoghi di mera fruizione occasionale e temporanea, privi di stabile rapporto con i derubati e privi di uno ius excludendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: a) il motivo di appello era generico e privo di specificità, per cui la Corte d'appello aveva correttamente respinto la censura; b) la questione nuova sollevata in cassazione (centrazione su occasionale rapporto con lo spogliatoio e assenza di ius excludendi) è ammissibile in via subordinata solo se la sua soluzione non richiede accertamenti di fatto. Sul merito la Corte ha ritenuto che per il furto ai danni di Jarno Allegrini ricorressero gli elementi della "privata dimora": accesso alla piscina riservato mediante tessera, armadietto personale chiuso con catenaccio (ius excludendi) e materiale sottratto, per cui il motivo era manifestamente infondato. Per il furto ai danni di Gianluca Gregori manca nei provvedimenti di merito evidenza sufficiente circa la stabilità del rapporto con lo spogliatoio e lo ius excludendi; sicché la questione richiederebbe ulteriori accertamenti di fatto e non poteva essere decisa in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto semplice; la difesa sosteneva che i fatti dovessero essere ricondotti a questa fattispecie qualora non fosse configurabile la 'privata dimora' ai fini dell'art. 624-bis.
art. 624-bis cod. pen.
Tipicizza il furto in abitazione. La Corte richiama la nozione interpretativa secondo la quale rientrano nella 'privata dimora' i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico e non accessibili senza consenso del titolare.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha liquidato l'importo in euro 3.000,00.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)
Definizione giurisprudenziale della 'privata dimora': richiede (a) svolgimento riservato e non occasionale di atti della vita privata, (b) durata apprezzabile e stabilità del rapporto tra persona e luogo, (c) non accessibilità a terzi senza consenso.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio sulla specificità dei motivi di impugnazione: l'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile se i motivi sono generici e non enunciano e argomentano specificamente i rilievi critici rispetto alla decisione impugnata.
Precedenti di merito (Sez.5, n. 32093/2010 Truzzi; Sez.5, n. 12180/2014 Dello Buono; Sez.5, n. 35788/2018 Seferovic)
Giurisprudenza di merito citata dalla Corte che riconosce in casi analoghi (spogliatoi di cantiere, circolo sportivo, stand fieristico) la possibilità che spazi destinati a svago/attività siano qualificati come 'privata dimora' quando sussistano gli elementi richiesti dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Per qualificare un luogo come 'privata dimora' ai fini dell'art. 624-bis c.p. è necessario valutare tre elementi: svolgimento non occasionale di atti della vita privata, stabilità del rapporto tra persona e luogo, e non accessibilità senza consenso (ius excludendi).
- La presenza di misure di accesso riservato (es. tessera) e di un armadietto personale chiuso con catenaccio/lucchetto sono indici concreti che possono corroborare la qualifica di 'privata dimora' per lo spogliatoio e legittimare la sussunzione nel 624-bis.
- Se dai provvedimenti di merito non emergono elementi fattuali sufficienti a dimostrare stabilità del rapporto tra persona e luogo o il possesso di uno ius excludendi, la Cassazione non può decidere la questione di qualificazione giuridica se la sua soluzione richiede nuovi accertamenti di fatto: il motivo è allora inammissibile.
- In sede di appello e di ricorso è fondamentale la specificità dei motivi: censure generiche privano il rimedio di ammissibilità e vengono respinte per difetto di specificità e argomentazione.
- Nella valutazione tra furto semplice (art. 624) e furto in abitazione (art. 624-bis) occorre documentare fatti concreti che dimostrino la riservatezza e la stabilità dell'uso del luogo e il potere di esclusione del proprietario/utente.
- Se il luogo è aperto al pubblico o la relazione tra persona e luogo è solo occasionale e priva di elementi di esclusività, la fattispecie applicabile sarà il furto semplice; in dubio occorrono accertamenti di fatto in sede di merito.
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