Cassazione Civile, Ordinanza n. 35918/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro condanna, quali fideiussori, al pagamento in favore della banca cessionaria di una parte del saldo passivo di un conto corrente intestato a una società poi fallita. La lite nasceva da un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 400.000,00, poi revocato dal Tribunale che aveva comunque condannato i garanti al pagamento di euro 116.938,22 oltre interessi. In cassazione i garanti proponevano quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di crediti ceduti salvo buon fine, spettasse alla banca dimostrare l'intervenuto pagamento dei debitori ceduti; 2) violazione delle norme sulle prove e sulle presunzioni, censurando l'uso della consulenza tecnica d'ufficio e ribadendo che la banca avrebbe dovuto provare l'esito negativo delle operazioni salvo buon fine; 3) violazione delle norme sulla prova e sul risarcimento, per il mancato riconoscimento di un danno da mancato utilizzo di denaro derivante dagli asseriti illegittimi addebiti sul conto corrente; 4) violazione delle norme sul pagamento e sull'onere della prova, per non avere il giudice di merito detratto dal credito della banca euro 147.682,28 che la banca aveva incassato nel fallimento della società debitrice, assumendo che la somma fosse riferita a rapporti diversi senza prova di ciò.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non si confrontava con il principio secondo cui, nelle cessioni di credito a scopo di garanzia, il cessionario può agire direttamente senza dover provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto, mentre l'onere di dimostrare la funzione solutoria graverebbe su chi invoca tale diverso regime; nel caso concreto i ricorrenti non avevano allegato elementi specifici per qualificare le operazioni come cessione salvo buon fine. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre eventuali vizi della consulenza avrebbero natura relativa e dovevano essere tempestivamente eccepiti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e la censura non investiva la ratio relativa alla mancanza di legittimazione dei garanti a far valere il danno della società/fallimento. Anche il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché si risolveva nella contestazione dell'accertamento di fatto della Corte territoriale, che aveva ritenuto la somma incassata riferita a un diverso rapporto obbligatorio. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
l'onere della prova non è invertito nei termini prospettati dai ricorrenti; nella cessione a scopo di garanzia il cessionario può agire senza dover provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto, mentre chi allega una diversa funzione negoziale deve dedurne e provarne i presupposti
art. 1198 c.c.
richiamato quale esempio di cessione con funzione solutoria (cessio pro solvendo), distinta dalla cessione a scopo di garanzia
art. 115 c.p.c.
la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione
art. 116 c.p.c.
la doglianza sull'apprezzamento delle prove è inammissibile quando mira a una rivalutazione del merito
art. 198 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio; eventuali vizi dell'ausiliario, se relativi, devono essere tempestivamente eccepiti
art. 2727 c.c.
richiamato con le norme sulle presunzioni; la censura non supera il limite del sindacato di legittimità perché chiede una diversa lettura degli elementi di fatto
art. 167 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo al mancato riconoscimento del danno, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e per la presenza di una ratio autonoma non impugnata
art. 1218 c.c.
richiamato nel motivo risarcitorio, ma senza superare le rationes decidendi della sentenza impugnata
art. 1223 c.c.
richiamato nel motivo risarcitorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 1226 c.c.
richiamato nel motivo risarcitorio, senza incidere sull'esito per le ragioni processuali individuate dalla Corte
art. 1193 c.c.
richiamato nel motivo sulla detrazione di somme incassate; la Corte ha escluso la censura perché fondata su un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle cessioni di credito a scopo di garanzia, il cessionario può agire direttamente per il soddisfacimento del proprio credito senza dover provare preventivamente l'infruttuosa escussione del debitore ceduto; chi invoca un diverso assetto causale deve allegare e dimostrare gli elementi che rendono applicabile la disciplina della cessione salvo buon fine o pro solvendo.
- La cessione del credito è un negozio a causa variabile: la ripartizione dell'onere della prova dipende dalla concreta funzione economico-sociale dell'operazione; non è consentito invocare in via astratta la regola probatoria più favorevole senza specificare i fatti che sorreggono la qualificazione del negozio.
- In sede di legittimità non è possibile sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o della consulenza tecnica d'ufficio sotto la veste della violazione di legge; la censura è inammissibile quando mira in realtà a una revisione del merito.
- Le nullità o irregolarità relative nello svolgimento della consulenza tecnica devono essere eccepite tempestivamente dalla parte nella prima difesa o istanza utile successiva alla conoscenza del vizio, altrimenti risultano sanate.
- Quando la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il motivo perché l'eventuale accoglimento non eliminerebbe comunque la decisione.
- La deduzione di un pagamento effettuato su un determinato credito non è sufficiente se il giudice di merito ha accertato che la somma si riferisce a un rapporto obbligatorio diverso; la censura di legittimità non può trasformarsi in contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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