Cassazione Penale, Sentenza n. 14232/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Brescia del 22/10/2021 (in sede di rinvio dalla Cassazione) che ha rideterminato le pene e ha riconfermato o riformato talune responsabilità: Bonaccio per partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis); Marchio per favoreggiamento e falsa testimonianza (capo 16) con contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991; Danilo ed Ennio Silipo per tentata estorsione aggravata, con contestata sussistenza dell'aggravante "mafia" (art. 416-bis.1). I motivi di ricorso denunciavano principalmente: violazioni delle norme sul contraddittorio e sull'immediata audizione delle fonti testimoniali (art. 603 e correlati), omissione di rinnovazione istruttoria delle escussioni dei collaboratori di giustizia, carenza e illogicità della motivazione riguardo alla prova dell'appartenenza associativa e della finalità agevolatrice mafiosa, nonché vizio nella valutazione delle attenuanti e dell'entità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi proposti per ciascun ricorrente: per Bonaccio è stata confermata la possibilità di utilizzare il compendio dichiarativo dei collaboratori di giustizia in base alla sentenza rescindente che ne aveva già escluso l'inutilizzabilità e la Corte di merito ha fornito motivazione adeguata circa la sua stabile intraneità nella cosca; per i Silipo la Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa (sia sotto il profilo del metodo che dell'agevolazione), avendo la sentenza impugnata esaminato dichiarazioni dei collaboratori e captazioni; per Marchio la Corte ha ritenuto non applicabile l'obbligo di rinnovazione istruttoria richiamato dalla difesa (la vicenda non rientrava nel caso di ribaltamento di una assoluzione fondato su diversa valutazione della prova orale come nella sentenza CEDU "Morzenti c. Italia") e ha confermato la motivazione circa la finalità agevolatrice mafiosa delle sue dichiarazioni false. Conseguentemente sono stati condannati i ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e al rimborso, in solido, delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione ad associazione di tipo mafioso può essere provata anche senza formale investitura; il giudice può inferire l'intraneità dalla stabile collocazione dell'agente nella struttura, dai rapporti con i vertici, da condotte funzionali agli scopi del sodalizio.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante 'per finalità di agevolazione mafiosa' richiede che la condotta sia finalizzata a recare beneficio all'associazione; il beneficio può essere provato anche per via indiziaria mediante convergenza di dichiarazioni e captazioni che dimostrino lo scopo agevolativo.
art. 603 cod. proc. pen. e comma 3-bis
Il principio di immediatezza e l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria (audizione) si applicano quando la decisione del giudice che riforma quella assolutoria si fonda su diversa valutazione di prove orali decisive; non è invece automatico quando il giudizio di rinvio non ribalta una assoluzione sulla base di nuova valutazione delle stesse testimonianze o quando la Cassazione ha già disposto l'utilizzo del compendio dichiarativo.
art. 627 cod. proc. pen.
Limiti alle questioni riesaminabili in cassazione e consolidamento delle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto i motivi proposti genericamente formulati e manifestamente infondati.
art. 384, comma 2 cod. pen.
Riferito nel giudizio di appello per escludere la punibilità di alcune dichiarazioni (false testimonianze) rese in incidente probatorio; la Corte aveva già valutato l'applicabilità della norma in primo grado e in appello per specifici capi.
art. 133 e art. 62-bis cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti e sulla continuazione/recidiva: la Corte ha ritenuto che l'applicazione o diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrino nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non costituiscano vizi di diritto ove motivati.
Decisione CEDU "Morzenti c. Italia"
Richiamata dalle difese in ordine al principio di immediatezza: la Corte di cassazione ha precisato che la pronuncia CEDU impone attenzione quando l'appello ribalta un'assoluzione in base a diversa valutazione del medesimo teste; nel caso concreto la situazione fattuale e processuale non ricadeva in tale scenario perché la sentenza rescindente aveva già autorizzato l'uso del compendio dichiarativo.
Massime di principio
- Quando la Cassazione, con sentenza rescindente, autorizza l'uso di un compendio dichiarativo formato in grado precedente, il giudice del rinvio può avvalersene senza obbligo di nuova escussione a meno che non si tratti di un ribaltamento di assoluzione fondato su diversa valutazione di prova orale decisiva.
- La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere accertata in base a elementi di contesto, rapporti ripetuti con i vertici, ruoli operativi e convergenza di dichiarazioni e captazioni; non è indispensabile una formale investitura.
- L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa richiede la prova della volontà dell'agente di favorire l'organizzazione, ma tale volontà può essere desunta da comportamenti e circostanze che mostrino il vantaggio prodotto alla consorteria.
- Le censure sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia o sulle captazioni devono essere articolate e dimostrare l'inesistenza di riscontri già valutati dai giudici: mera critica generica non è sufficiente in cassazione.
- Le questioni relative alla rinnovazione istruttoria e al principio di immediatezza devono essere tempestivamente sollevate nei gradi precedenti e motivate con riferimento alla diversa valutazione delle prove orali; il mancato sollevamento o la presenza di una decisione della Cassazione che ricolloca il compendio dichiarativo limita le possibilità di successo in cassazione.
- La determinazione delle attenuanti e della misura della pena resta area di ampia discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti.
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