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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 2108/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024.

Giustizia amministrativa202501363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui, mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Ha allegato la notificazione del titolo all'amministrazione, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che, dopo la notificazione del titolo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché le statuizioni giudiziali non risultavano eseguite, ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per 500 euro nominali per ciascuno dei quattro anni scolastici, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempienza, un commissario ad acta, autorizzato a delegare un funzionario, con il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento o modifica del bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte: pur ritenendola astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ha escluso la penalità in concreto sulla base delle ragioni ostative riconosciute dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, secondo il criterio discrezionale delineato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giudiziali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare la concessione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare anche ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, comprese le difficoltà connesse a vincoli di bilancio e alla finanza pubblica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, pari a 500 euro annui per le finalità di aggiornamento e formazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice.
  • Quando una pubblica amministrazione non esegue un giudicato avente a oggetto l'attribuzione di una somma o di un beneficio economicamente quantificabile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, l'insufficienza dello stanziamento di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, incluse quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale del giudice, che può negarla quando sussistano ragioni ostative riferibili alle difficoltà derivanti dai vincoli di bilancio, dallo stato della finanza pubblica o dalla rilevanza di specifici interessi pubblici.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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