Cassazione Civile, Ordinanza n. 33743/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per la mancata istruzione della domanda di concessione di agevolazioni previste da normativa regionale siciliana per il tramite di una banca incaricata della pratica. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provati né l'an né il quantum del pregiudizio e, in particolare, non provati i presupposti di merito creditizio e gli altri requisiti richiesti dalla normativa applicabile per accedere all'agevolazione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione delle norme regionali e dei decreti assessoriali, sostenendo che la verifica dell'accesso al finanziamento dovesse essere compiuta alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per imprese in difficoltà e non secondo i criteri di merito creditizio adottati dalla corte territoriale; 2) violazione dell'art. 191 c.p.c. per il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che la ricorrente riteneva necessaria per quantificare il danno e ricostruire la pratica, lamentando anche che non fossero stati considerati documenti prodotti dalla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e quindi non idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova dei presupposti del diritto all'agevolazione e, conseguentemente, del danno. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato espletamento, quando la consulenza sarebbe esplorativa, non è sindacabile in cassazione; inoltre, la censura relativa ai documenti della banca era generica e priva di specificità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della banca e del soggetto finanziario regionale costituitisi con controricorso, mentre nessuna spesa è stata liquidata in favore dell'assessorato che non aveva svolto attività difensiva. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti; la mancata indicazione degli elementi di fatto e dei documenti rilevanti rende la censura inammissibile.
art. 191 c.p.c.
la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere del giudice di merito; il diniego di una c.t.u. esplorativa non è censurabile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 8 L.R. Siciliana n. 23 del 2008
norma regionale posta a base della domanda di agevolazione e del preteso danno da mancata istruzione della pratica.
decreto assessoriale Industria Sicilia n. 23 del 2009
atto attuativo richiamato per disciplinare le agevolazioni e i presupposti di accesso.
decreto assessoriale Industria Sicilia n. 32 del 2009
norma secondaria richiamata nel motivo di ricorso per contestare il criterio di valutazione adottato dai giudici di merito.
Comunicazione della Commissione UE 2014/C 249/01
richiamata come fonte degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che contesti la valutazione di merito deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando specificamente quali fatti o documenti decisivi siano stati trascurati; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sul difetto di prova dei presupposti costitutivi del diritto e del danno, non è sufficiente dedurre un diverso criterio astratto di valutazione della fattispecie: occorre dimostrare, con autosufficienza, gli elementi concreti che integrerebbero il diritto preteso.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata come mezzo esplorativo per supplire alle carenze probatorie della parte; la sua ammissione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il relativo diniego, se motivato in questi termini, non è normalmente sindacabile in cassazione.
- La mancata indicazione precisa dei documenti invocati in cassazione e del loro contenuto rende inammissibile la doglianza, perché impedisce alla Corte di verificare la decisività della censura.
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