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Parere

Parere n. 1494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto prefettizio prot.n.0056779 del 22 settembre 2023 di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS- avverso il decreto CAT. A-12/2023/Imm./1249 R.D. del 28 aprile 2023 con cui il Questore di -OMISSIS- ha respinto l’istanza avanzata per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art.19, comma 1.2., TUI.

Giustizia amministrativa202400139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel parere n. 00114 del 20 gennaio 2026 relativo al ricorso straordinario contro il rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il Ministero dell’interno ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel precedente parere n. 00114 del 20 gennaio 2026, nel quale era stata indicata, nella premessa, la data del 25 settembre 2023 quale data del provvedimento prefettizio, anziché la data corretta del 22 settembre 2023. Il precedente parere aveva già concluso per l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto contro il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il parere

La Sezione accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale e dispone che il precedente parere sia corretto sostituendo la data erroneamente indicata del 25 settembre 2023 con quella corretta del 22 settembre 2023. La Sezione conferma integralmente la motivazione e la conclusione del parere n. 00114 del 20 gennaio 2026, che aveva ritenuto il ricorso straordinario inammissibile. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte e gli eventuali terzi citati.

Osservazioni

Correzione dell’errore materiale

È accolta la richiesta del Ministero dell’interno di correggere la data del provvedimento prefettizio indicata nel precedente parere: la data corretta è il 22 settembre 2023, non il 25 settembre 2023.

Esito del ricorso straordinario

La correzione non modifica la motivazione né la conclusione del precedente parere, che resta nel senso dell’inammissibilità del ricorso straordinario.

Oscuramento dei dati personali

Sono ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte o eventuali terzi citati.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    È indicato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione relativa al permesso di soggiorno per protezione speciale oggetto del procedimento originario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati personali della parte interessata.

Massime di principio

  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando l’inesattezza riguarda un dato obiettivo e facilmente verificabile, come la data di un provvedimento, e non incide sulla motivazione né sul dispositivo sostanziale del parere.
  • La correzione di un errore materiale non comporta la riapertura dell’esame del ricorso né modifica la decisione già assunta, quando l’errore non incide sul percorso motivazionale o sull’esito dell’affare.
  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la correzione di un dato formale erroneamente riportato può essere disposta anche su richiesta dell’amministrazione riferente, con conferma integrale delle valutazioni già espresse.
  • L’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi deve essere disposto quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Correzione di un errore materiale in un parere su protezione speciale

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina un’istanza del Ministero dell’interno volta alla correzione di un errore materiale contenuto nel precedente parere n. 00114 del 20 gennaio 2026, relativo a un ricorso straordinario concernente il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Premesse e procedimento originario

Il ricorso straordinario era stato proposto da un privato contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente per l’annullamento del decreto prefettizio del 22 settembre 2023, con il quale era stato rigettato il ricorso gerarchico contro il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale adottato dal Questore.

Con il precedente parere n. 00114 del 20 gennaio 2026, reso nell’adunanza dell’11 dicembre 2025, la Sezione aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Istanza di correzione

Il Ministero dell’interno ha rilevato che il precedente parere indicava erroneamente, nella premessa, il 25 settembre 2023 quale data del provvedimento prefettizio. La data corretta risultava invece essere il 22 settembre 2023.

La richiesta riguardava quindi un dato materiale, obiettivo e verificabile, senza contestazione della motivazione o dell’esito del precedente parere.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione conferma integralmente la motivazione e la conclusione del precedente parere. Ritiene tuttavia necessario correggere l’errore materiale relativo alla data del provvedimento prefettizio, sostituendo il 25 settembre 2023 con il 22 settembre 2023.

La correzione non incide sull’inammissibilità del ricorso straordinario, che resta ferma.

Dispositivo e tutela dei dati personali

Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di correzione nei sensi indicati in motivazione.

Sono inoltre ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte o eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaProtezione dei dati personali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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