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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34469/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caruso è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. L'ordinanza cautelare e il riesame hanno fondato il giudizio indiziario su intercettazioni (luglio 2021 e gennaio 2023) che lo collocano nel controllo delle piazze di spaccio di Carini, sul ruolo di approvvigionatore autorizzato ad utilizzare fornitori diversi e sul versamento di 500 euro ritenuto contributo alla consorteria. In cassazione la difesa ha impugnato il riesame con due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per l'associazione (contestando la genericità delle intercettazioni, la mancata prova dell'affectio societatis, la possibile equivocità del riferimento a "Giuseppe", e l'assenza di riscontri oggettivi); (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che non sarebbe provato il dolo specifico di agevolazione mafiosa e che il riferimento ai 500 euro non sarebbe identificativo del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato in parte ritenuto infondato e in parte inammissibile perché attacca valutazioni di merito e non espone adeguatamente le prove contestate. La Corte ha richiamato il principio che la motivazione per relationem è consentita se il giudice espone comunque una valutazione autonoma delle risultanze e ha precisato che la riconsiderazione del compendio probatorio spetta ai giudici di merito, non alla Corte di legittimità. È stato confermato che intercettazioni tra terzi possono costituire fonte indiziaria valida se il loro contenuto è grave, preciso e concordante e se il contesto consente l'identificazione del soggetto. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., la Corte ha ritenuto applicabile tale circostanza anche al delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui il dolo specifico può essere desunto da elementi oggettivi (rapporti con i vertici già condannati, autorizzazioni, imposizione di tributi, versamento di 500 euro). Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ed è disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 74, D.P.R. 309/1990

    Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è il capo di accusa principale; la Corte ha ritenuto legittimo applicare l'aggravante mafiosa anche a condotte inserite in una tale associazione.

  • art. 416-bis.1 c.p. (comma 1)

    L'aggravante prevista può essere applicata quando il fatto è commesso con modalita' mafiose o con finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso; il dolo specifico può essere desunto da elementi oggettivi e sintomatici (es. rapporti con vertici, imposizione di tributi, versamenti).

  • art. 274, lett. a) e c) c.p.p.

    Sono richiamate come esigenze cautelari giustificative della custodia in carcere (rischio di reiterazione/atteggiamenti idonei a pregiudicare l'accertamento della verità o la prosecuzione del reato).

  • art. 192 c.p.p. (comma 2 e comma 3)

    Le intercettazioni possono costituire elemento probatorio diretto o indiziario; se indiziarie richiedono gravità, precisione e concordanza; non sempre occorrono riscontri esterni purché il giudice valuti logicamente il contenuto.

  • art. 309 c.p.p. (comma 9)

    La motivazione dell'ordinanza cautelare può essere resa per relationem richiamando l'atto del PM, purché il giudice esponga di aver preso conoscenza delle risultanze e dia una propria valutazione anche sintetica; il giudice del riesame può integrare eventuali carenze motivazionali tranne nei casi di motivazione del tutto apparente.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. e)

    La Corte di Cassazione, nel giudizio cautelare, è limitata al controllo di legittimità su motivazione, omesse valutazioni, contraddizioni o travisamenti decisivi; non può effettuare una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato questa sanzione a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di ricorso in Cassazione avverso misure cautelari la Corte non procede a riesame integrale del materiale probatorio: contestazioni della valutazione dei fatti sono spesso inammissibili se non dimostrano un travisamento o una manifesta illogicità della motivazione.
  • La motivazione dell'ordinanza cautelare può essere resa per relationem, purché il giudice evidenzi di aver esaminato le risultanze e offra una valutazione autonoma, anche sintetica; il giudice del riesame può integrare carenze, salvo motivazioni del tutto apparenti.
  • Intercettazioni anche tra terzi possono costituire indizio grave e sufficiente, se il contesto consente l'identificazione del soggetto e i colloqui soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sempre necessario un riscontro materiale esterno.
  • La persona indicata con nome comune (es. "Giuseppe") può essere identificata in base al contesto delle conversazioni e ad elementi convergenti; la mera citazione di un nome generico non esclude l'affidabilità se la ricostruzione contestuale è logica e coerente.
  • Per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. occorre il dolo specifico di agevolazione mafiosa, ma questo si può desumere da elementi obiettivi (rapporti con vertici mafiosi, autorizzazioni, imposizione di tributi, versamenti) senza necessità di una confessione esplicita.
  • Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessario il principio di autosufficienza del ricorso: allegare o indicare puntualmente le trascrizioni/atti contestati e spiegare perché tali elementi compromettano decisivamente la motivazione; riferimenti generici espongono a inammissibilità.

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