Cassazione Penale, Sentenza n. 34469/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caruso è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. L'ordinanza cautelare e il riesame hanno fondato il giudizio indiziario su intercettazioni (luglio 2021 e gennaio 2023) che lo collocano nel controllo delle piazze di spaccio di Carini, sul ruolo di approvvigionatore autorizzato ad utilizzare fornitori diversi e sul versamento di 500 euro ritenuto contributo alla consorteria. In cassazione la difesa ha impugnato il riesame con due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per l'associazione (contestando la genericità delle intercettazioni, la mancata prova dell'affectio societatis, la possibile equivocità del riferimento a "Giuseppe", e l'assenza di riscontri oggettivi); (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che non sarebbe provato il dolo specifico di agevolazione mafiosa e che il riferimento ai 500 euro non sarebbe identificativo del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato in parte ritenuto infondato e in parte inammissibile perché attacca valutazioni di merito e non espone adeguatamente le prove contestate. La Corte ha richiamato il principio che la motivazione per relationem è consentita se il giudice espone comunque una valutazione autonoma delle risultanze e ha precisato che la riconsiderazione del compendio probatorio spetta ai giudici di merito, non alla Corte di legittimità. È stato confermato che intercettazioni tra terzi possono costituire fonte indiziaria valida se il loro contenuto è grave, preciso e concordante e se il contesto consente l'identificazione del soggetto. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., la Corte ha ritenuto applicabile tale circostanza anche al delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui il dolo specifico può essere desunto da elementi oggettivi (rapporti con i vertici già condannati, autorizzazioni, imposizione di tributi, versamento di 500 euro). Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ed è disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 74, D.P.R. 309/1990
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è il capo di accusa principale; la Corte ha ritenuto legittimo applicare l'aggravante mafiosa anche a condotte inserite in una tale associazione.
art. 416-bis.1 c.p. (comma 1)
L'aggravante prevista può essere applicata quando il fatto è commesso con modalita' mafiose o con finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso; il dolo specifico può essere desunto da elementi oggettivi e sintomatici (es. rapporti con vertici, imposizione di tributi, versamenti).
art. 274, lett. a) e c) c.p.p.
Sono richiamate come esigenze cautelari giustificative della custodia in carcere (rischio di reiterazione/atteggiamenti idonei a pregiudicare l'accertamento della verità o la prosecuzione del reato).
art. 192 c.p.p. (comma 2 e comma 3)
Le intercettazioni possono costituire elemento probatorio diretto o indiziario; se indiziarie richiedono gravità, precisione e concordanza; non sempre occorrono riscontri esterni purché il giudice valuti logicamente il contenuto.
art. 309 c.p.p. (comma 9)
La motivazione dell'ordinanza cautelare può essere resa per relationem richiamando l'atto del PM, purché il giudice esponga di aver preso conoscenza delle risultanze e dia una propria valutazione anche sintetica; il giudice del riesame può integrare eventuali carenze motivazionali tranne nei casi di motivazione del tutto apparente.
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. e)
La Corte di Cassazione, nel giudizio cautelare, è limitata al controllo di legittimità su motivazione, omesse valutazioni, contraddizioni o travisamenti decisivi; non può effettuare una nuova valutazione del compendio probatorio.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato questa sanzione a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di ricorso in Cassazione avverso misure cautelari la Corte non procede a riesame integrale del materiale probatorio: contestazioni della valutazione dei fatti sono spesso inammissibili se non dimostrano un travisamento o una manifesta illogicità della motivazione.
- La motivazione dell'ordinanza cautelare può essere resa per relationem, purché il giudice evidenzi di aver esaminato le risultanze e offra una valutazione autonoma, anche sintetica; il giudice del riesame può integrare carenze, salvo motivazioni del tutto apparenti.
- Intercettazioni anche tra terzi possono costituire indizio grave e sufficiente, se il contesto consente l'identificazione del soggetto e i colloqui soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sempre necessario un riscontro materiale esterno.
- La persona indicata con nome comune (es. "Giuseppe") può essere identificata in base al contesto delle conversazioni e ad elementi convergenti; la mera citazione di un nome generico non esclude l'affidabilità se la ricostruzione contestuale è logica e coerente.
- Per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. occorre il dolo specifico di agevolazione mafiosa, ma questo si può desumere da elementi obiettivi (rapporti con vertici mafiosi, autorizzazioni, imposizione di tributi, versamenti) senza necessità di una confessione esplicita.
- Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessario il principio di autosufficienza del ricorso: allegare o indicare puntualmente le trascrizioni/atti contestati e spiegare perché tali elementi compromettano decisivamente la motivazione; riferimenti generici espongono a inammissibilità.
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