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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17498/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su quattro censure: 1) vizio di calcolo della pena per il delitto tentato e relativo criterio di determinazione della cornice edittale e dell'applicazione della diminuzione per il tentativo; 2) omessa o insufficiente motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena per effetto della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.); 3) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. (contestata sia nella forma del metodo mafioso sia nella finalita di agevolazione), con rilievo specifico sulla presunta mancanza di prova dell'esistenza del sodalizio Rega o dell'uso del metodo mafioso; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata valorizzazione della confessione e della resa incondizionata dell'imputato.

La decisione

Il ricorso e stato rigettato nella sua globalita. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi al calcolo della pena e alla continuazione: ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel tentativo, si calcolano prima gli aumenti per le circostanze (comprese quelle a effetto speciale) e poi si applica la diminuzione per il tentativo, e ha confermato la congruita e motivazione dei modesti aumenti disposti per i reati connessi. Quanto all'aggravante 416-bis, comma 1, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: le modalita esecutive, il concerto operativo, il movente riconducibile alla faida per il controllo del territorio e la platealita dell'azione risultano idonee a evocare il metodo mafioso e/o la finalita di agevolazione, e l'aggravante puo essere riconosciuta anche in assenza di prova di una compagine formalmente organizzata, se ricorrono i presupposti fattuali. Infine la mancata concessione delle attenuanti generiche e stata ritenuta corretta alla luce della gravita, della pervicacia e delle modalita eclatanti dell'azione; la confessione e il comportamento processuale non sono risultati elementi positivi sufficienti a prevalere. Consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si segnala inoltre che la Corte ha rilevato un errore formale nel calcolo della pena di primo grado ma ha lasciato impregiudicata la pena applicata per divieto di reformatio in peius.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    L'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso o per la finalita di agevolazione puo essere configurata anche quando le modalita esecutive evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non e richiesto necessariamente che sia provata la partecipazione dell'imputato a una compagine mafiosa formale, purché gli elementi fattuali dimostrino il metodo mafioso o la finalita di agevolazione in un contesto di contrapposizione per il controllo del territorio.

  • art. 81, comma 2 c.p.

    In caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato piu grave, stabilire la pena base e motivare distintamente gli aumenti di pena per i reati satelliti; tuttavia il livello di dettaglio della motivazione richiesto e proporzionale all'entita degli aumenti disposti.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo che incidano sull'apprezzamento della gravita del reato e sulla pericolosita del soggetto; la mera confessione o il comportamento processuale non sono automaticamente sufficienti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    Norma richiamata in dottrina e giurisprudenza in relazione all'aggravante connessa ad atti posti in un contesto di matrice mafiosa; la Corte ha richiamato precedenti secondo cui non sempre e necessaria la dimostrazione di una compagine mafiosa per l'applicazione dell'aggravante ove sia accertato il metodo o la finalita di agevolazione.

  • Principio della reformatio in peius

    Il divieto di peggiorare la posizione dell'appellante nel corso del giudizio ha impedito alla Corte di modificare la pena in modo sfavorevole nonostante un errore materiale nel calcolo effettuato in primo grado.

Massime di principio

  • Calcolo della pena per il tentativo: prima si determinano gli aumenti per le aggravanti (ordinarie e a effetto speciale) relativi al reato circostanziato, poi si applica la diminuzione per il tentativo; eventuali errori materiali non possono essere sfruttati per aggravare la posizione dell'appellante a causa del divieto di reformatio in peius.
  • Aggravante 416-bis, comma 1: puo essere riconosciuta anche senza prova di una compagine mafiosa formalmente costituita se le modalita dell'evento (concertazione, platealita, finalita di controllo del territorio, uso pubblico di armi) evocano il metodo mafioso o sono funzionali all'agevolazione di un contesto di matrice mafiosa.
  • Continuazione e art. 81, comma 2: il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per i reati satelliti, ma l'ampiezza e il dettaglio della motivazione richiesti sono commisurati all'entita degli aumenti; aumenti modesti possono essere motivati con argomentazioni sintetiche purché verificabili.
  • Circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis): la semplice ammissione di responsabilita o la confessione non garantiscono automaticamente il riconoscimento della attenuante; occorrono elementi concreti e positivi che incidano sulla valutazione della gravita del reato e della personalita del reo.
  • Valutazione di merito: molte questioni (es. rilevanza delle circostanze attenuanti, apprezzamento del metodo mafioso) sono affidate alla valutazione di fatto dei giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di diritto o manifesta illogicita della motivazione.
  • Spese e conseguenze processuali: il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.

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