Sentenza n. 222/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di interdittiva antimafia emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto di Cosenza; - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Cassano allo Jonio, di revoca della s.c.i.a. per la somministrazione di alimenti e bevande intestata ad “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia e ordinanza comunale di revoca della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare dell'impresa ha impugnato l'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Cosenza e il conseguente provvedimento comunale di revoca della SCIA. Ha dedotto la violazione degli artt. 84, 85 e 91 del d.lgs. 159/2011 e l'eccesso di potere, sostenendo che l'interdittiva fosse fondata sul solo avviso di conclusione delle indagini preliminari e sul successivo rinvio a giudizio, senza adeguata considerazione della propria incensuratezza, dell'assenza di frequentazioni con soggetti controindicati e della risalenza al 2013 della condotta contestata. Nel procedimento penale gli erano contestati, in concorso con altri soggetti, i delitti di estorsione, rapina e associazione mafiosa, anche nelle forme del tentativo e del concorso di persone, in relazione a una condotta intimidatoria asseritamente realizzata avvalendosi della forza intimidatrice di un'associazione mafiosa. Il ricorrente contestava quindi l'idoneità del quadro indiziario a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricordato che l'interdittiva antimafia è una misura preventiva di contrasto alla criminalità organizzata, fondata su una valutazione prefettizia ampiamente discrezionale e non subordinata a una sentenza penale definitiva né alla prova certa dell'appartenenza mafiosa o del condizionamento attuale dell'impresa. Sono sufficienti elementi obiettivi, specifici e sintomatici, valutati complessivamente secondo una prognosi basata sul criterio del più probabile che non. Nel caso concreto, il quadro indiziario è stato ritenuto ampio e solido: al ricorrente erano contestati reati commessi in concorso con soggetti collegati a un'associazione mafiosa e la condotta intimidatoria evocava espressamente il prestigio criminale di un esponente condannato per associazione mafiosa. L'incensuratezza e l'assenza di frequentazioni controindicate non hanno neutralizzato gli elementi valorizzati dal Prefetto. Neppure la risalenza della condotta è stata ritenuta decisiva, poiché il mero trascorrere del tempo è elemento neutro in assenza di sopravvenienze di segno contrario. La valutazione prefettizia, esaminata nel suo complesso e non atomisticamente, è stata giudicata logica, adeguatamente motivata e idonea a fondare la prognosi di possibile influenza, anche indiretta, della criminalità organizzata sulle decisioni dell'impresa. È stata inoltre respinta la censura contro la revoca della SCIA, qualificata come provvedimento a contenuto vincolato in conseguenza dell'interdittiva antimafia. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle amministrazioni resistenti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 84, 85 e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni costituiscono il fondamento della disciplina dell'informazione antimafia e dei relativi presupposti soggettivi e oggettivi; la loro applicazione consente una misura preventiva fondata su elementi indiziari e su una prognosi di possibile infiltrazione mafiosa.
artt. 629, 628, 416-bis, 56, 110 e 81 c.p.
Le contestazioni penali, considerate quali elementi indiziari nel quadro complessivo, hanno contribuito a fondare la prognosi prefettizia di possibile condizionamento mafioso dell'attività d'impresa; non è stata richiesta una condanna penale definitiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia è una misura preventiva di tutela anticipata contro il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata e non presuppone l'accertamento definitivo di responsabilità penali o dell'appartenenza mafiosa dell'imprenditore.
- La valutazione prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, della coerenza e della rilevanza degli elementi di fatto posti a fondamento.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto da un quadro complessivo di elementi obiettivi, specifici, sintomatici e indiziari, valutati secondo una prognosi basata sul criterio del più probabile che non; gli elementi non devono essere esaminati atomisticamente.
- Il mero rinvio a giudizio o la pendenza di contestazioni penali non costituiscono automaticamente presupposto sufficiente dell'interdittiva, ma possono assumere rilevanza determinante se inseriti in un quadro indiziario complessivo dal quale emerga il possibile condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata.
- Il mero decorso del tempo dalla condotta considerata nell'interdittiva è, di per sé, elemento neutro e non elimina la portata indiziante dei fatti, salvo che siano sopravvenuti elementi concreti di segno contrario.
- Quando un'interdittiva antimafia legittima incide su un'attività soggetta a SCIA, il provvedimento comunale conseguente di revoca o cessazione dell'attività ha contenuto vincolato rispetto alla determinazione prefettizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →