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Sentenza

Sentenza n. 1018/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Pisa, sez. lavoro, n. 314/2023 del 25.10.2023, relativa al giudizio iscritto al n. 56/2023 R.G.L..

Giustizia amministrativa202501077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione tempestiva della sentenza del Tribunale di Pisa, sez. lavoro, n. 314/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pisa, sez. lavoro, n. 314/2023. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva dato integrale esecuzione alla pronuncia, effettuando il pagamento dovuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese di lite, in ragione della sua condotta successiva alla proposizione dell'azione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo pienamente soddisfatto l'interesse azionato per effetto dell'intervenuta esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Pur dichiarando cessata la materia del contendere, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e agli accessori di legge, se dovuti. La condanna alle spese è stata motivata dal fatto che l'esecuzione della sentenza era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione dà piena e satisfattiva esecuzione all'obbligo oggetto dell'azione, facendo venir meno l'interesse alla decisione; la condotta successiva alla proposizione del ricorso può comunque giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo dedotto in un giudizio di ottemperanza dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per piena soddisfazione dell'interesse azionato.
  • La sopravvenuta esecuzione dell'obbligo durante il giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se il ricorso si è reso necessario a causa della sua precedente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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