Cassazione Penale, Sentenza n. 3059/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza di appello che, dopo annullamento con rinvio della Cassazione, ha rideterminato la pena a 5 anni, 9 mesi e 10 giorni per il reato connesso ad artt. 110 e 416-bis c.p. L'Avv. Alfredo Gaito ha dedotto errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche: contestata la mancata rivalutazione autonoma in sede di rinvio, l'eccessiva valorizzazione della condivisione delle logiche della cosca e la mancata considerazione della presa di distanza e del fatto che l'impresa gestita era sequestrata e non di proprietà del clan. L'Avv. Basilio Pitasi ha sostenuto analoga violazione di legge e illogicità della motivazione, evidenziando che la riqualificazione in concorso esterno imponeva un nuovo esame delle attenuanti che la Corte territoriale non avrebbe svolto in modo autonomo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate le censure. Ha richiamato che, pur essendo stata modificata la qualificazione giuridica in concorso esterno, il giudice di rinvio era tenuto a motivare nuovamente ma non obbligato ad adottare una motivazione diversa se la nuova valutazione conferma la gravità della condotta. La Corte di appello, rivalutata la vicenda alla luce della nuova qualificazione, ha ritenuto che l'imputato avesse comunque condiviso le logiche della consorteria e agito con finalità di interesse personale intrecciate con quelle degli Alampi, elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche. Perciò la valutazione di merito è stata ritenuta non censurabile e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: richiamata in relazione alla pluralita' di autori del fatto, la corte la considera parte della qualificazione giuridica contestata
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso: il fatto e' stato esaminato alla luce della partecipazione o del concorso esterno a una consorteria mafiosa, con differente valutazione delle circostanze attenuanti
art. 62-bis cod. pen.
Utilizzato dalla Corte del merito per sostenere che l'assenza di un ruolo formale nell'associazione e' irrilevante se la condotta e le finalita' personali si intrecciano con gli interessi della cosca, incidendo sulla valutazione delle attenuanti generiche
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per addebitare le spese al ricorrente
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 25739 del 9/5/2017, Pedraza)
Principio secondo cui la riqualificazione giuridica del fatto attiene alla struttura della fattispecie e non impedisce al giudice di rinvio di operare una diversa considerazione complessiva degli elementi circostanziali; richiamata per motivare la possibilita' di confermare il diniego delle attenuanti anche dopo la riqualificazione
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla solo in relazione al trattamento sanzionatorio dopo una riqualificazione giuridica, il giudice di rinvio deve rivalutare le attenuanti ma non e' obbligato a cambiare la decisione precedente se la nuova valutazione conferma la gravita' del fatto.
- La qualificazione del ruolo (partecipe o concorrente esterno) non esclude automaticamente la possibilita' di negare le attenuanti generiche: conta la concreta condotta e se essa abbia mostrato condivisione delle logiche dell'organizzazione o finalita' personali allineate agli interessi criminali.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti in casi simili, e' necessario fornire elementi probatori chiari e specifici che dimostrino una reale presa di distanza dalla consorteria (comportamento concreto contrario agli interessi del clan, gestione volta alla tutela dell'impresa sequestrata, collaborazione processuale significativa), non limitandosi ad argomentazioni teoriche.
- La Corte di merito puo' legittimamente riprendere argomentazioni della sentenza rescindente quando la nuova qualificazione non impone, per i fatti accertati, una diversa valutazione di merito; i vizi di motivazione devono essere effettivamente tali da rendere illogica o incongrua la valutazione compiuta.
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