Cassazione Civile, Ordinanza n. 20631/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto in precedenza un indennizzo ai sensi della legge Pinto per l'eccessiva durata di un giudizio amministrativo pendente davanti al TAR, nel quale avevano agito per il riconoscimento di benefici economici. Successivamente avevano presentato una nuova domanda di equa riparazione per l'ulteriore protrarsi dello stesso processo per circa altri 11 mesi, dopo il primo decreto di accoglimento. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendo la nuova pretesa irrisoria e qualificando come abuso del processo la parcellizzazione della domanda. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 6, § 1 CEDU e degli artt. 2, 2-bis e 4 L. n. 89/2001, i ricorrenti hanno sostenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la domanda di equa riparazione è proponibile anche durante la pendenza del giudizio presupposto e che, quindi, la seconda domanda per il ritardo successivo al primo decreto è esercizio di una facoltà prevista dalla legge, non abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, una volta riconosciuto un primo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo ancora pendente, la parte può proporre una nuova domanda di equa riparazione per l'ulteriore ritardo maturato successivamente; tale iniziativa non integra abuso del frazionamento del credito né violazione dei doveri di lealtà processuale, perché costituisce esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dall'ordinamento, coerente con il diritto alla ragionevole durata del processo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità
art. 6, § 1 CEDU
garantisce il diritto a ottenere una decisione in un tempo ragionevole e fonda il diritto alla riparazione per la violazione di tale durata
art. 2 L. n. 89/2001
norma richiamata quale base del diritto all'equa riparazione per il danno da irragionevole durata del processo
art. 2-bis L. n. 89/2001
norma richiamata quale disciplina dell'indennizzo da durata irragionevole del processo
art. 4 L. n. 89/2001
alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, non impedisce la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto
sentenza Corte costituzionale n. 88 del 26/4/2018
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva la proponibilità della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto
Massime di principio
- Chi abbia già ottenuto un primo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo ancora pendente può proporre una nuova domanda di equa riparazione per il ritardo ulteriore maturato dopo il primo provvedimento di liquidazione.
- La proposizione di una seconda domanda di equa riparazione relativa al medesimo processo presupposto non integra, di per sé, abuso del processo o abusivo frazionamento del credito, quando sia volta a ottenere la reintegrazione del pregiudizio maturato successivamente.
- La valutazione della violazione del termine ragionevole va compiuta sull'intera durata del giudizio presupposto, tenendo conto anche dell'accertamento già formato con il primo decreto di accoglimento.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Pinto, la domanda di equa riparazione è proponibile anche mentre il procedimento presupposto è ancora pendente, se il ritardo è già maturato.
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