Cassazione Penale, Sentenza n. 02912/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione (anche omessa) in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), c.p.p.: il ricorrente, ristretto in regime 41-bis dal 16/02/2021 e già condannato in appello, ha dedotto che il decorso del tempo e la detenzione per altra causa rendono insussistenti le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di tentata estorsione aggravata con connotazione mafiosa (fatti del 3/9/2019).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato le prove (videoregistrazioni, dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, accertamenti sul contesto mafioso) e ha applicato i principi consolidati di questa Corte secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non è di per sé idoneo ad escludere le esigenze cautelari, soprattutto nei reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; inoltre il ricorrente non ha allegato elementi specifici sul titolo di carcerazione e sul residuo di pena tali da dimostrare l'impossibilità, anche in astratto, di applicare misure alternative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio del provvedimento alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Individua la funzione del Tribunale quale giudice del riesame; qui il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione della condotta): il ricorrente ha contestato la valutazione di tali esigenze, ma i giudici hanno ritenuto adeguata la motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per i reati 'articolati' (tra cui quelli con connotazione mafiosa) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha richiamato che tale presunzione, essendo speciale, prevale sulla valutazione generale di cui all'art. 274, salvo prova contraria.
art. 41-bis, legge n. 354/1975 (Ord. pen.)
Regime di detenzione speciale; la sentenza afferma che la detenzione in 41-bis non esclude automaticamente la necessità di altra misura cautelare poiché non impedisce in assoluto la possibilità di riprendere brevi fenomeni di libertà o mantenere contatti esterni.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede incombenze della Cancelleria in relazione al provvedimento; la Corte ha disposto l'invio del provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- La detenzione per altra causa (anche in regime 41-bis) non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: è necessario un accertamento specifico e, se il detenuto non prova il titolo della detenzione e il residuo di pena, la mera detenzione non basta a escludere la custodia cautelare aggiuntiva.
- Nei reati con connotazione mafiosa trova applicazione una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che rende più difficile la revoca della custodia cautelare senza prove concrete e specifiche contrarie.
- Il decorso del tempo, di per sé, ha valore neutro nella valutazione cautelare: il tempo trascorso attenua il giudizio di pericolosità solo se accompagnato da elementi obiettivi che indichino una diminuzione del rischio (assenza di ulteriori condotte, perdita di ruolo, elementi che dimostrino disarticolazione dei collegamenti criminali).
- Onere probatorio a carico dell'indagato: per contestare efficacemente la necessità della misura, l'indagato deve allegare dati concreti sul titolo della detenzione in corso e sul residuo pena, così da permettere al giudice di valutare l'effettiva impossibilità di accesso a misure alternative.
- Il giudice del riesame deve motivare comparando gli effetti della custodia cautelare aggiuntiva rispetto allo stato detentivo già in atto e verificare se la nuova misura produca effetti sostanzialmente diversi rispetto alla detenzione corrente.
- Elementi probatori concreti e convergenti (videoregistrazioni, dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, accertamenti sul contesto mafioso) rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari e la legittimità della custodia in carcere.
- Ruolo apicale o stabile inserimento in contesti di criminalità organizzata costituisce fattore aggravante nella valutazione della pericolosità e giustifica la conferma della misura cautelare nonostante la detenzione per altra causa.
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