Sentenza n. 752/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 193/2025, pubblicata il 17.04.2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 991/2024, passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.326,66, a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi dalle scadenze al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di una sentenza civile passata in giudicato che lo condannava al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.326,66 lordi, oltre interessi dalle scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato i presupposti processuali dell'azione: la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale il 30 aprile 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza, ritenendo integrati sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente, con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Considerata la serialità dell'inottemperanza ministeriale relativa al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docente, il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale; dopo le modifiche richiamate dal giudice non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina della formazione e utilizzazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, con decorrenza indicata dal giudice, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione è applicabile anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La sentenza civile passata in giudicato può essere azionata in sede di ottemperanza mediante copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva dopo l'abrogazione di tale requisito.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato e l'inadempimento non è contestato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a personale della struttura competente, quando l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali e non dia luogo a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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