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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43422/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna in primo luogo la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva ritenuto che l'imputata avesse avuto conoscenza del procedimento per aver eletto domicilio presso il difensore d'ufficio e per il comportamento processuale del difensore stesso. La ricorrente sosteneva di non essere a conoscenza del processo né della sentenza di primo grado, denunciando che non si era instaurato alcun rapporto professionale con il difensore domiciliatario e che la mera elezione di domicilio non può essere considerata prova della conoscenza del procedimento. Venivano sollevati anche altri motivi di diritto (violazione dell'art. 522 c.p.p. in riferimento all'art. 552 c.p.p.; violazioni del codice penale artt. 633, 54, 131-bis; carenze motivazionali e di applicazione delle norme su pena e procedimento), ma la Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo relativo all'assenteismo/consapevolezza della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo, assorbente motivo. Ha ritenuto carente e logicamente insufficiente la motivazione della Corte territoriale che aveva dedotto l'esistenza di un effettivo rapporto professionale tra imputata e difensore d'ufficio sulla base di congetture (mancato rifiuto della domiciliazione, silenzio del difensore in dibattimento, accettazione di notifiche), senza fornire prove della conoscenza del processo da parte dell'imputata. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 23948/2019, Darwish Ismail) secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.: occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto e la consapevolezza dell'imputato. Tenuto conto che la domiciliazione era stata effettuata il 31/03/2017, prima dell'entrata in vigore del novellato art. 162, comma 4-bis (03/08/2017), il mancato rifiuto alla domiciliazione non poteva essere valorizzato. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma penale relativa al fatto contestato (violazione o reato asserito); richiamata come norma sostanziale su cui si basava la condanna di primo grado.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Altro articolo penale richiamato nella vicenda come parte della fattispecie contestata all'imputata.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma relativa alla dichiarazione di assenza dell'imputato; la Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a fondare la dichiarazione di assenza: è necessario accertare l'effettiva instaurazione del rapporto difensore-assistito e la consapevolezza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Citato nel ricorso (motivo) in relazione ai vizi procedurali dedotti; la decisione ha però fatto leva principalmente sui principi collegati all'art. 420-bis e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 162, comma 4-bis c.p.p.

    entrata in vigore 03/08/2017

    Norma che disciplina l'accettazione o il rifiuto della domiciliazione da parte del difensore; la Corte ha rilevato che la domiciliazione contestata era anteriore all'entrata in vigore della norma, quindi il mancato rifiuto originario non poteva essere valorizzato come prova di instaurato rapporto professionale.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la comunicazione dell'esistenza di indagini o atti (richiamata in relazione alle notifiche che risultano non rifiutate), ma la Corte ha ritenuto che l'accettazione di notifiche da parte del difensore non prova di per sé la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • art. 522, comma 2 c.p.p. in riferimento ad art. 552, comma 1, lett. f) c.p.p.

    Motivo sollevato ma non decisivo: riguardava questioni sulla rinnovazione del dibattimento e sulle modalità di impugnazione; la Corte ha assorbito tali questioni rilevando l'illegittimità della decisione per il primo motivo.

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamato tra le norme sostanziali impugnate (concetto di scriminante/giustificazione), ma non decisivo essendo il ricorso accolto sul profilo procedurale relativo alla conoscenza del processo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla riduzione della pena per particolare tenuità del fatto; contestata in motivi secondari ma non esaminata nel merito dalla Cassazione per assorbimento.

  • artt. 125 e 546 c.p.p.

    Riferimenti procedurali relativi alla motivazione della pena e ad altri aspetti procedurali; posti come motivi ma non decisivi rispetto all'accoglimento del primo motivo.

  • Sez. U., sent. n. 23948 del 28/11/2019 (Darwish Ismail)

    Principio richiamato: la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non implica automaticamente la conoscenza del procedimento da parte dell'indagato; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto e la consapevolezza dell'imputato o la sua volontaria sottrazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma processuale in tema di motivazione sintetica dei provvedimenti impugnati; citata come limite alla enunciazione dei motivi nella motivazione della Cassazione.

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la consapevolezza dell'imputato.
  • Il comportamento del difensore (silenzio, accettazione di notifiche, mancata eccezione) non può essere automaticamente interpretato come prova della volontà o della conoscenza dell'imputato, salvo elementi probatori specifici che confermino l'accordo o la comunicazione tra difensore e assistito.
  • La valutazione sulla conoscenza del processo impone al giudice motivazioni concrete e non congetturali: non sono ammissibili deduzioni basate su ipotesi indimostrate.
  • La decorrenza temporale delle riforme normative (es. entrata in vigore dell'art. 162, comma 4-bis) è rilevante: atti posti in essere anteriormente alla nuova disciplina non possono essere valutati alla stregua delle regole successive.
  • In caso di errori nel riconoscimento della conoscenza del procedimento e dell'assenza dell'imputato, la Cassazione può annullare le decisioni anche senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per il prosieguo, se del caso.

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