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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9975/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre a tre delitti di estorsione aggravata. Denunciava: (1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti dal procedimento n. 3443/18 — secondo la tesi conforme ai principi della sentenza delle Sezioni Unite "Cavallo" — sostenendo l'assenza di connessione tra i procedimenti e dunque l'illegittimo utilizzo delle conversazioni; (2) l'erronea valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), in particolare la mancata considerazione dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Ha ritenuto che l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni fosse formulata in modo vago, senza indicazione puntuale degli atti o delle specifiche conversazioni ritenute viziate, onere che la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla parte per evitare l'inammissibilità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui l'associazione mafiosa) opera una presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari, superabile solo con prova della cessazione dell'attività associativa o del recesso dell'indagato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 270 c.p.p.

    Riferito nel quadro dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni e alla necessità di accertare se si tratti del medesimo procedimento o di procedimenti diversi ai fini dell'uso probatorio; la Corte richiede specificità nella contestazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla gravità indiziaria; la Corte ha osservato che l'eccezione di inutilizzabilità, se generica, non incide sulla valutazione della gravità indiziaria.

  • art. 267, comma 1 c.p.p.

    Richiamato rispetto alla presunta violazione che avrebbe reso inutilizzabili le intercettazioni; la Corte ha ritenuto l'eccezione non adeguatamente documentata.

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo). Il ricorrente contestava l'applicazione della misura alla luce di tale articolo, ma la Corte ha confermato l'orientamento che attribuisce rilievo alla presunzione speciale quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 275, comma 3.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie (tra cui i reati associativi). La Corte ha confermato che tale presunzione, salvo prova contraria, rende sussistenti attualità e concretezza del pericolo e può essere superata solo con prove di recesso o cessazione dell'attività associativa.

  • art. 416-bis c.p.

    Fattispecie di associazione mafiosa contestata al ricorrente; rilevante perché rientra nelle ipotesi oggetto della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per l'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle ammende.

  • art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Richiamata in relazione all'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali.

  • Sentenza Sezioni Unite "Cavallo"

    Giurisprudenza citata dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e non adeguatamente circostanziata così come richiesto dalla stessa giurisprudenza.

Massime di principio

  • Un'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni deve indicare con precisione gli atti e le conversazioni ritenute viziate; formulazioni generiche sono inammissibili.
  • La gravità indiziaria non può essere efficacemente contestata in Cassazione con argomentazioni vaghe sullo status probatorio delle intercettazioni: è necessario documentare e circostanziare la violazione e il nesso con le prove utilizzate.
  • Per i reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) che si supera soltanto dimostrando il recesso dall'associazione o la cessazione dell'attività criminale.
  • La mancata precisazione dei motivi in sede di riesame o la mancata produzione di memorie può aggravare la posizione difensiva e portare all'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende; la decisione può essere trasmessa all'istituto penitenziario se non ne deriva la remissione in libertà.

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