Sentenza n. 1988/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DCA n. 198/2023, DCA nn. 69 e 78/2024 e DCA n. 360/2024, relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera, nella parte concernente la riduzione da 32 a 26 dei posti letto del presidio ospedaliero di Acri
Esito
Favorevole al resistente (commissario ad acta)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il DCA n. 198 del 12 luglio 2023, poi estendendo l'impugnazione ai DCA nn. 69 e 78 del 2024 e, con secondi motivi aggiunti, al DCA n. 360 del 20 novembre 2024. Ha contestato la riduzione da 32 a 26 posti letto presso l'ospedale di Acri, qualificato come presidio di zona disagiata. I motivi originari deducevano eccesso di potere per violazione della leale collaborazione, del diritto alla salute e degli obblighi di motivazione e istruttoria, illogicità e disparità di trattamento rispetto ad altri presidi potenziati; carenza di confronto con dati effettivi su ricoveri e prestazioni, nonché violazione del D.M. n. 70/2015, che prevede per gli ospedali di zona disagiata un reparto di medicina generale di 20 posti letto; violazione delle norme costituzionali e regionali di tutela delle zone montane. Con i primi motivi aggiunti ha riproposto le censure contro gli atti sopravvenuti, lamentando anche la mancata considerazione delle contestazioni comunali, la sproporzione della scelta, la prevalenza delle ragioni sanitarie su quelle economiche e l'oscurità della motivazione dei DCA nn. 69 e 78, adottati a soli dodici giorni di distanza. Con i secondi motivi aggiunti ha dedotto l'illegittimità derivata del DCA n. 360/2024 e la violazione dell'obbligo di motivazione, poiché il decreto non riportava né allegava il parere del Tavolo ministeriale, chiedendone l'acquisizione istruttoria. Il Commissario ha eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità dei secondi motivi aggiunti per tardività rispetto alla pubblicazione del DCA n. 360 sul BURC il 21 novembre 2024; la Regione e l'ASP hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di irricevibilità dei secondi motivi aggiunti: il DCA n. 360/2024, atto generale e di programmazione rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari e incidente indirettamente sui Comuni, non richiedeva notificazione individuale al Comune di Acri. Per gli atti di tale natura il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione legale; il Comune avrebbe quindi dovuto monitorare le pubblicazioni regionali e proporre ricorso entro sessanta giorni. I secondi motivi aggiunti, notificati il 10 novembre 2025, sono irricevibili, benché il Comune affermasse di avere conosciuto il decreto soltanto dal deposito in giudizio dell'11 settembre 2025. Poiché il DCA n. 360/2024 è l'unico atto efficace e potenzialmente lesivo, mentre i DCA nn. 198/2023 e 78/2024 subordinavano la propria efficacia al parere dei Tavoli ministeriali, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR non ha dunque esaminato nel merito le censure sulla riduzione dei posti letto, sulla motivazione, sull'istruttoria e sulla tutela delle zone montane. Spese compensate per la particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
Per gli atti per i quali non è prevista la notificazione individuale, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione legale.
art. 21-bis l. 241/1990
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
La comunicazione individuale è richiesta per gli atti che producono effetti pregiudizievoli diretti sul destinatario; quando il numero dei destinatari rende la comunicazione impossibile o particolarmente gravosa, sono ammesse forme idonee di pubblicità. Il TAR riconduce a questa distinzione la pubblicazione legale degli atti generali di programmazione sanitaria.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Si tratterebbe infatti di effettuare notifiche a decine (se non centinaia, includendo le articolazioni delle A.S.P., i presidi ospedalieri e così via) di destinatari, in palese violazione del divieto di aggravamento dell’azione amministrativa, fissato dall’art. 1, comma 2, l.n. 241/1990 e comunque ricollegato al principio costituzionale di buon andamento.
Non è giustificato imporre la notificazione individuale di un atto generale di programmazione a una pluralità di enti territoriali e articolazioni sanitarie, poiché ciò aggraverebbe l'azione amministrativa e potrebbe paralizzare l'attività di pianificazione.
Massime di principio
- I decreti di riorganizzazione della rete ospedaliera che fissano la distribuzione generale di posti letto e servizi hanno natura di atti amministrativi generali e di programmazione e si rivolgono a una pluralità indeterminata di destinatari; il loro effetto sui singoli Comuni è indiretto e mediato e, di regola, non richiede notificazione individuale.
- Per gli atti generali di programmazione sanitaria per i quali la legge non prescrive la notificazione individuale, il termine di sessanta giorni per l'azione di annullamento decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione legale. Gli enti territoriali che intendono contestarli hanno l'onere di monitorare le pubblicazioni ufficiali regionali.
- Quando un atto successivo è l'unico provvedimento efficace e potenzialmente lesivo, l'omessa tempestiva impugnazione di tale atto comporta l'irricevibilità del ricorso proposto contro di esso e può determinare la sopravvenuta carenza di interesse sui ricorsi rivolti contro gli atti precedenti non più efficaci.
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