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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2113/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ndiaye impugnava la sentenza emessa ex art.444 c.p.p. per il reato di importazione e detenzione di oltre 900 g di cocaina, contestando in particolare la confisca di denaro (euro 680,00). Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il G.i.p. si era limitato a ritenere il nesso pertinenziale e ad affermare l'assenza di giustificazioni fornite dall'imputato, senza motivare in modo specifico la riconducibilità del denaro al reato né valutare le condizioni economiche del ricorrente

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla misura ablativa. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca della somma di euro 680,00 e ha rinviato per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio. La decisione si fonda sul principio che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), l'estensione della confisca ex L. n. 134/2003 e le previsioni dell'art.240-bis c.p. richiedono una motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché ritiene che le giustificazioni sulla provenienza del denaro non siano attendibili e valutare la proporzione tra valori patrimoniali e reddito/attività economica dell'imputato. La motivazione del G.i.p. è stata ritenuta generica e quindi insufficiente

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

    Il rito del patteggiamento comporta motivazione sintetica, ma non esonera il giudice dall'obbligo di motivare l'applicazione della confisca sui beni, quando essa venga disposta

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Il denaro ricavato dal traffico di stupefacenti costituisce profitto del reato e può essere oggetto di confisca, ma occorre dimostrare il nesso pertinenziale e motivare la misura

  • Legge n. 134/2003

    estensione della confisca alle ipotesi previste dall'art. 240 c.p.

    Ha ampliato l'applicabilità della confisca anche nelle forme previste dall'art.240 c.p.; di conseguenza il giudice deve motivare specificamente la confisca dei beni anche in sede di applicazione della pena

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede l'ablazione di beni in relazione al reato; dopo L. 134/2003 la sua portata richiede motivazione specifica per ciascun bene confiscato

  • art. 240-bis cod. pen.

    confisca obbligatoria per i reati di cui all'art. 73 c.1-bis DPR 309/90

    Anche se la confisca è obbligatoria per talune fattispecie, in caso di applicazione della pena il giudice deve comunque motivare la ricorrenza delle condizioni per l'ablazione, dichiarando in particolare l'irrilevanza delle giustificazioni sulla provenienza e la sproporzione rispetto al reddito

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, Musaku, n. 11497/2013)

    sentenza Sez. 6 n.11497 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014

    Afferma l'obbligo motivazionale del giudice che dispone la confisca ex art.240-bis, sia in ordine all'incredibilità delle giustificazioni sulla provenienza sia in ordine alla sproporzione tra beni e reddito

Massime di principio

  • La confisca di denaro o beni in reati di stupefacenti richiede sempre motivazione specifica sul nesso di pertinenzialità; la mera affermazione dell'assenza di giustificazioni dell'imputato è insufficiente
  • Anche nel patteggiamento (art.444 c.p.p.) la motivazione sintetica non si estende all'obbligo di motivare la confisca: il giudice deve valutare e spiegare l'irrilevanza delle eventuali giustificazioni sulla provenienza
  • Il denaro derivante dal traffico di droga è qualificabile come profitto del reato e può essere confiscato, ma occorre provare il collegamento con l'attività delittuosa e considerare la proporzione rispetto al reddito e all'attività economica del soggetto
  • In mancanza di adeguata motivazione sulla provenienza del denaro e sulla sua sproporzione rispetto alle condizioni economiche, la confisca può essere annullata in cassazione e disposta la remissione al giudice di merito
  • Il giudice che dispone la confisca deve spiegare perché ritiene inattendibili le giustificazioni del soggetto e fornire elementi di fatto relativi alla situazione economica dell'imputato

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