Cassazione Penale, Sentenza n. 2113/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ndiaye impugnava la sentenza emessa ex art.444 c.p.p. per il reato di importazione e detenzione di oltre 900 g di cocaina, contestando in particolare la confisca di denaro (euro 680,00). Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il G.i.p. si era limitato a ritenere il nesso pertinenziale e ad affermare l'assenza di giustificazioni fornite dall'imputato, senza motivare in modo specifico la riconducibilità del denaro al reato né valutare le condizioni economiche del ricorrente
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla misura ablativa. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca della somma di euro 680,00 e ha rinviato per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio. La decisione si fonda sul principio che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), l'estensione della confisca ex L. n. 134/2003 e le previsioni dell'art.240-bis c.p. richiedono una motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché ritiene che le giustificazioni sulla provenienza del denaro non siano attendibili e valutare la proporzione tra valori patrimoniali e reddito/attività economica dell'imputato. La motivazione del G.i.p. è stata ritenuta generica e quindi insufficiente
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
Il rito del patteggiamento comporta motivazione sintetica, ma non esonera il giudice dall'obbligo di motivare l'applicazione della confisca sui beni, quando essa venga disposta
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Il denaro ricavato dal traffico di stupefacenti costituisce profitto del reato e può essere oggetto di confisca, ma occorre dimostrare il nesso pertinenziale e motivare la misura
Legge n. 134/2003
estensione della confisca alle ipotesi previste dall'art. 240 c.p.
Ha ampliato l'applicabilità della confisca anche nelle forme previste dall'art.240 c.p.; di conseguenza il giudice deve motivare specificamente la confisca dei beni anche in sede di applicazione della pena
art. 240 cod. pen.
Prevede l'ablazione di beni in relazione al reato; dopo L. 134/2003 la sua portata richiede motivazione specifica per ciascun bene confiscato
art. 240-bis cod. pen.
confisca obbligatoria per i reati di cui all'art. 73 c.1-bis DPR 309/90
Anche se la confisca è obbligatoria per talune fattispecie, in caso di applicazione della pena il giudice deve comunque motivare la ricorrenza delle condizioni per l'ablazione, dichiarando in particolare l'irrilevanza delle giustificazioni sulla provenienza e la sproporzione rispetto al reddito
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, Musaku, n. 11497/2013)
sentenza Sez. 6 n.11497 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014
Afferma l'obbligo motivazionale del giudice che dispone la confisca ex art.240-bis, sia in ordine all'incredibilità delle giustificazioni sulla provenienza sia in ordine alla sproporzione tra beni e reddito
Massime di principio
- La confisca di denaro o beni in reati di stupefacenti richiede sempre motivazione specifica sul nesso di pertinenzialità; la mera affermazione dell'assenza di giustificazioni dell'imputato è insufficiente
- Anche nel patteggiamento (art.444 c.p.p.) la motivazione sintetica non si estende all'obbligo di motivare la confisca: il giudice deve valutare e spiegare l'irrilevanza delle eventuali giustificazioni sulla provenienza
- Il denaro derivante dal traffico di droga è qualificabile come profitto del reato e può essere confiscato, ma occorre provare il collegamento con l'attività delittuosa e considerare la proporzione rispetto al reddito e all'attività economica del soggetto
- In mancanza di adeguata motivazione sulla provenienza del denaro e sulla sua sproporzione rispetto alle condizioni economiche, la confisca può essere annullata in cassazione e disposta la remissione al giudice di merito
- Il giudice che dispone la confisca deve spiegare perché ritiene inattendibili le giustificazioni del soggetto e fornire elementi di fatto relativi alla situazione economica dell'imputato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1891/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1903/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1949/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1983/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2033/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2035/2022 del 18/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →