Sentenza n. 5106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha impugnato la sentenza del TAR esclusivamente nella parte concernente la quantificazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ritenendola inadeguata. Il giudicato civile gli aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 2.000,00. Il Ministero ha resistito all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese e la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. Ha quindi parzialmente riformato la sentenza del TAR, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Poiché l’appello è stato accolto solo parzialmente, le spese del grado di appello sono state compensate, anche in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile, per un importo complessivo di euro 2.000,00.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
La sentenza può motivare concisamente mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano individuati i motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Nelle sentenze semplificate è ammesso un sintetico riferimento al punto decisivo o a un precedente conforme.
Massime di principio
- In sede di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, il giudice può parzialmente riformare la sentenza di primo grado rideterminando direttamente l’importo dovuto dalla parte soccombente.
- La motivazione della decisione amministrativa può consistere, nei limiti previsti dagli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., in un sintetico richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione, quando tali precedenti contengano la regola applicata alla controversia.
- Quando l’appello è accolto solo parzialmente, il giudice può compensare le spese del grado di appello, anche in presenza di incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, ferma la diversa regolazione delle spese del primo grado.
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