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Sentenza

Sentenza n. 923/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1259/2024 emessa in data 26 marzo 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Una sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando inoltre il Ministero all’adempimento e al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, il docente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato della pronuncia o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. Ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, centoventi giorni per determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma è richiamata quale ulteriore presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione, una volta notificata la pronuncia e decorso il termine previsto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, in relazione all’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe risultata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all’amministrazione, quando quest’ultima sia rimasta inadempiente.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine.
  • Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso per l’esercizio delle funzioni di commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell’esiguità dell’obbligazione, una condanna non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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