Ordinanza n. 3687/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’atto prot. n. 20626 di data 01/04/2026 del Ministero della cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Ufficio esportazione oggetti d’antichità e d’arte, recante diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante in relazione ad un trittico, tempera su tavola, raffigurante Madonna con Bambino tra San Francesco e San Bartolomeo, di proprietà della ricorrente (doc. 1); - di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, anche non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa e per quanto di interesse, il preavviso di diniego (nota prot. n. 72867 del 24/12/2025), la relazione allegata al suddetto atto prot. n. 20626 del 01/04/2026 e trasmessa unitamente al medesimo, e tutti gli altri, anche istruttori e comunque denominati, richiamati nei predetti e con i quali sono stati trasmessi, se e per quanto lesivi per la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'attestato di libera circolazione di un trittico e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto ministeriale con cui l'Ufficio esportazione oggetti d'antichità e d'arte ha negato il rilascio dell'attestato di libera circolazione relativo a un trittico di proprietà della ricorrente e ha contestualmente avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, inclusi il preavviso di diniego e la relazione allegata al provvedimento. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni dedotte necessitano di approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito mediante concessione o diniego della sospensione. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano un meditato approfondimento nella più consona sede di merito e che le esigenze della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 17 novembre 2026 per la discussione del ricorso, rinviando al definitivo la regolazione delle spese di fase.
Norme richiamate
le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio
Quando le questioni cautelari necessitano di un approfondimento incompatibile con la sede cautelare, il giudice può tutelare provvisoriamente le esigenze della parte fissando sollecitamente l'udienza di merito, senza decidere immediatamente la sospensione.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare presenta questioni che richiedono un meditato approfondimento nella sede di merito, il giudice amministrativo può fare applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sollecitamente l'udienza pubblica di trattazione invece di definire immediatamente la sospensione dell'efficacia dell'atto.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela delle esigenze cautelari della parte, pur lasciando impregiudicata la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato e sulla domanda cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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