Ordinanza n. 2901/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 2/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del T.R.G.A. – sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 2/2025
Esito
La controversia
L'appello è stato notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato e al Comune di Falzes presso l'indirizzo PEC risultante da pubblici registri. Poiché il Comune, già in primo grado, aveva scelto di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 41 d.P.R. n. 49/1973, il giudice ha rilevato che la notificazione dell'appello avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, secondo la disciplina generale sulle notifiche alle amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato. Il Comune non si è costituito in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello. Ha ritenuto che la notificazione non fosse inesistente, ma al più nulla, poiché gli indirizzi utilizzati erano comunque riferibili al destinatario. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha assegnato all'appellante un termine perentorio fino al 15 maggio 2026 per rinnovare la notificazione dell'appello al Comune di Falzes presso l'Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre fissato in prosecuzione l'udienza di merito del 1° ottobre 2026 e disposto la comunicazione alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. n. 49/1973
La disposizione consente al Comune di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; una volta effettuata tale scelta, le notificazioni degli atti processuali devono rispettare la disciplina applicabile alle amministrazioni rappresentate dall'Avvocatura dello Stato.
r.d. n. 1611/1933
La disciplina generale sulle notificazioni alle amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato impone, nel caso esaminato, la notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla
Quando la notificazione è nulla, ma non inesistente, e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
La pronuncia è richiamata quale intervento che ha inciso sull'art. 44, comma 4, c.p.a., fondando il meccanismo di rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione abbia scelto di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'impugnazione deve essere notificata presso l'ufficio dell'Avvocatura competente secondo la disciplina generale sulle notificazioni alle amministrazioni statali, e non a un diverso ufficio dell'Avvocatura o direttamente all'amministrazione presso il suo indirizzo PEC.
- La notificazione effettuata a un indirizzo comunque riferibile al destinatario, ma diverso da quello processualmente previsto per l'amministrazione patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, è affetta da nullità e non da inesistenza.
- Se la notificazione è nulla, il destinatario non si costituisce e la nullità è rilevata dal giudice, deve essere assegnato al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →