Cassazione Penale, Ordinanza n. 32400/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza. La vicenda riguardava fatti accertati ad Arzignano tra il 2013 e il 2017, qualificati come reati tributari ai sensi degli artt. 8, 5, 10 e 11 del d.lgs. 74/2000. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto oltre il termine di legge: la sentenza d'appello era del 6 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, sicché il termine per impugnare scadeva il 19 ottobre 2024, mentre il ricorso era stato presentato il 6 novembre 2024. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'aumento di 15 giorni del termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., richiamando precedenti secondo cui tale disciplina non opera quando la sentenza impugnata proviene da giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da considerarsi presente ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p., a prescindere dall'indicazione di assenza contenuta nella sentenza.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 74/2000
disposizione incriminatrice richiamata come base di uno dei capi di imputazione tributaria contestati all'imputato.
art. 5 d.lgs. 74/2000
disposizione incriminatrice richiamata come base di uno dei capi di imputazione tributaria contestati all'imputato.
art. 10 d.lgs. 74/2000
disposizione incriminatrice richiamata come base di uno dei capi di imputazione tributaria contestati all'imputato.
art. 11 d.lgs. 74/2000
disposizione incriminatrice richiamata come base di uno dei capi di imputazione tributaria contestati all'imputato.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
la maggiorazione di quindici giorni del termine di impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica all'appello/impugnazione avverso sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, che va considerato presente.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
l'imputato che abbia scelto il rito abbreviato tramite procuratore speciale è considerato presente in giudizio, anche se la sentenza lo indica erroneamente assente.
art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni penali, il termine per proporre ricorso deve essere calcolato in modo rigoroso e la tardività comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza accesso al merito.
- La proroga di quindici giorni prevista per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non opera quando la sentenza impugnata deriva da giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, poiché in tale ipotesi l'imputato è processualmente considerato presente.
- L'erronea indicazione della presenza o assenza dell'imputato nel dispositivo o nella motivazione della sentenza non incide sulla qualificazione processuale rilevante ai fini del termine di impugnazione, se la scelta del rito ne definisce la presenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, segue automaticamente la condanna alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32380/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32381/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32382/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32384/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32386/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →