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Ordinanza

Ordinanza n. 342/2026 - Roma, Sezione 1B

AVVERSO e per L'ANNULLAMENTO: del Decreto n. -OMISSIS-del 2.11.2022, notificato in data 7.11.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, pronunciandosi in esecuzione della sentenza favorevole del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 22.7.2022 ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata dal de cuius 1° Maresciallo -OMISSIS- per la seguente infermità “NEOPLASIA GASTRICA (T2 N3 M+) METASTASI EPATICA” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere di riesame nr. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio emesso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 27.09.2022 nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio le infermità sofferte dal ricorrente E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA in applicazione del principio del cd. “one shot temperato” del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “NEOPLASIA GASTRICA (T2 N3 M+) METASTASI EPATICA” che ha condotto a morte il de cuius con relativa liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo in favore degli odierni ricorrenti (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987).

Giustizia amministrativa202300792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, adottato in asserita esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Gli eredi hanno impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa, in esecuzione di una precedente sentenza favorevole del Consiglio di Stato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo relativa alla patologia neoplastica sofferta dal de cuius. Sono stati contestati anche il parere di riesame del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e gli atti connessi, deducendo la violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990. È stata inoltre chiesta, in applicazione del principio del cosiddetto "one shot temperato", la declaratoria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la liquidazione dell'equo indennizzo. Il TAR ha rilevato che, sebbene formalmente qualificato come ricorso di annullamento, il giudizio veicolava sostanzialmente, o comunque anche, una domanda di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato che aveva integralmente riformato la precedente sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado.

La decisione

Il TAR ha riqualificato la domanda come azione di ottemperanza e ha dichiarato la propria incompetenza funzionale. Poiché il provvedimento asseritamente elusivo riguardava l'esecuzione di una sentenza pronunciata dallo stesso Consiglio di Stato, la competenza funzionale sull'ottemperanza spetta inderogabilmente al Consiglio di Stato. Il TAR non ha esaminato le ulteriori questioni di rito né la fondatezza delle censure relative alla dipendenza da causa di servizio e all'equo indennizzo. Ha indicato il Consiglio di Stato quale giudice davanti al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini perentori di legge e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato è stata dedotta quale vizio di nullità degli atti adottati in asserita esecuzione della sentenza.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa

    Il giudice deve definire preliminarmente la questione di competenza e non può pronunciarsi sulla domanda cautelare quando non riconosce la propria competenza.

  • art. 13 c.p.a.

    Richiamato dall'art. 15, comma 2, c.p.a. nel quadro della disciplina della competenza.

  • art. 14 c.p.a.

    Richiamato dall'art. 15, comma 2, c.p.a. nel quadro della disciplina della competenza.

Massime di principio

  • Quando un ricorso formalmente diretto all'annullamento di un atto contesta in sostanza l'elusione o la violazione di una precedente sentenza amministrativa, il giudice deve riqualificarlo, ove necessario, come domanda di ottemperanza e valutarne prioritariamente la competenza.
  • L'ottemperanza di una sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato spetta inderogabilmente al Consiglio di Stato, anche quando gli atti asseritamente elusivi siano stati adottati da un'amministrazione in riedizione del potere.
  • Ai sensi dell'art. 15, comma 2, c.p.a., la questione di competenza deve essere decisa prima della domanda cautelare; il giudice che si ritenga incompetente non può pronunciarsi sulla cautela e deve indicare il giudice competente, davanti al quale il giudizio va riassunto nei termini perentori di legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimento

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