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Sentenza

Sentenza del 20/04/2021 n. 3353 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 108/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - Divieto di proporre eccezioni nuove - Applicabilità alle sole eccezioni in senso stretto - Proponibilità di mere difese da parte del contumace in primo grado - Ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per il 2014, contestando: l'erroneità dell'accertamento del maggior reddito (movimentazioni bancarie), la mancata convocazione per l'accertamento con adesione, l'inversione dell'onere della prova da parte dell'Ufficio in relazione a conti non intestati al ricorrente e la riconducibilità dei movimenti bancari ai familiari. In appello il ricorrente ha rimarcato che l'operatività della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2), DPR 600/1973 richiederebbe la prova, a carico dell'Ufficio, della effettiva disponibilità del conto da parte del contribuente e che i giudici di primo grado non si sarebbero pronunciati su tale questione; chiedeva inoltre riduzione del maggior reddito e annullamento delle sanzioni.

La decisione

L'appello è stato respinto. La commissione ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito prove concrete per smentire la riferibilità delle operazioni bancarie ai suoi rapporti e, quanto ai conti di familiari, le generiche affermazioni (separazione dei beni del coniuge, residenza autonoma dei figli, natura dei versamenti) erano prive di documentazione. Si è richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema della presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 e sul fatto che la mancata convocazione per adesione non determina di per sé la nullità dell'accertamento. Per tali ragioni sono state confermate imposte e sanzioni; le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2

    Il divieto di proporre in appello nuove eccezioni riguarda le sole eccezioni in senso tecnico (non rilevabili d'ufficio) e non impedisce la proposizione in appello di mere difese o argomentazioni difensive volte a confutare le ragioni già dedotte in primo grado.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    Previsione di una presunzione circa la riconducibilità di determinati movimenti bancari al contribuente; nella pratica giudiziale la presunzione può essere superata con prove concrete del contribuente che dimostrino la non disponibilità o la non riferibilità delle somme, ma in mancanza di tali elementi l'accertamento è fondato.

  • D.lgs. 218/1997, art. 6

    Disciplina dell'istanza di accertamento per adesione; la mancata convocazione legata a tale procedura non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento fiscale.

  • Cass. ord. n. 29127/2012

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui la mancata convocazione del contribuente per l'accertamento con adesione non determina la nullità dell'intero procedimento di accertamento.

  • Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 19386/2020

    Giurisprudenza richiamata a conferma della possibilità di attribuire operazioni bancarie al contribuente sulla base di presunzioni e della necessità, per il contribuente, di fornire elementi probatori contrari.

Massime di principio

  • Il divieto di introdurre in appello nuove eccezioni previsto dall'art. 57, comma 2, D.lgs. 546/1992 vale per le 'eccezioni' in senso tecnico; non impedisce la presentazione in appello di nuove argomentazioni difensive tese a confutare le ragioni già dedotte in primo grado.
  • La parte rimasta contumace in primo grado può proporre in appello mere difese volte a confutare il ricorso avversario, purché non si tratti di eccezioni processuali nuove e rilevabili solo con successiva istruttoria.
  • In materia di attribuzione di movimentazioni bancarie su conti intestati a terzi (es. familiari), una relazione di congiunzione familiare può rendere plausibile la riferibilità al contribuente; è onere del contribuente fornire documentazione concreta (separazione dei beni, prove di lavoro autonomo/eterodirezionalità dei versamenti, residenze autonome, giustificativi di spesa) per scalfire la presunzione fiscale.
  • La mancata convocazione in sede di accertamento per adesione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento fiscale; la nullità richiede profili più gravosi e specifici.
  • In assenza di prove concrete a sostegno delle contestazioni del contribuente, l'accertamento e le sanzioni possono essere confermati e le spese seguono la soccombenza.

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